Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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piuto. I capoversi 2 e 3 contengono disposizioni di delega: secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può fissare requisiti minimi per un documento per la valutazione europea affinché questo possa essere designato in Svizzera. Se la procedura secondo l'articolo 12 sull'ottenimento da parte del fabbricante di una valutazione tecnica europea fosse modificata con atti normativi d'esecuzione sotto il regolamento europeo sui prodotti da costruzione, l'UFCL dovrebbe designare tali atti normativi.

Capoverso 4: è possibile rilasciare una valutazione tecnica europea fino all'inizio del periodo di coesistenza di una norma armonizzata (art. 11 cpv. 1) che rientra nel campo d'applicazione del prodotto per il quale la valutazione tecnica europea è stata richiesta. Per periodo di coesistenza s'intende un periodo transitorio fissato nella norma armonizzata, durante il quale il fabbricante del prodotto da costruzione può scegliere di applicare la norma nazionale o altre regole tecniche nazionali, oppure la norma armonizzata. Il periodo di coesistenza inizia dal momento in cui la norma armonizzata può essere applicata per la prima volta per redigere una dichiarazione di prestazione.

2.6 Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti

2.6.1 Organismi notificati con compiti di parte terza

Articolo 14

L'UFCL designa gli organismi con compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione («organismi notificati») (cpv. 1). In seguito, la SECO notifica gli organismi designati in base alle disposizioni dell'ARR.

Visti i sistemi di valutazione e verifica applicati, devono esserci tre tipi di organismi a cui il fabbricante può ricorrere nel processo di redazione di una dichiarazione di prestazione conforme alle prescrizioni. Essi si distinguono come previsto dal sistema di valutazione della prestazione in:

- organismo di certificazione del prodotto, che partecipa al processo se il sistema di valutazione della prestazione lo prevede ai fini della certificazione del prodotto;

- organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica, che può certificare il controllo della produzione in fabbrica se il sistema di valutazione della prestazione prevede che un'ispezione iniziale della fabbrica, il controllo della produzione in fabbrica, nonché una vigilanza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica devono essere eseguite da un organismo esterno;

- laboratorio di prova notificato, che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione del prodotto.

I requisiti che gli organismi notificati devono soddisfare sono definiti dal Consiglio federale (cpv. 3). A tale proposito, visto che partecipano alla valutazione della prestazione dei prodotti a titolo di parte esterna e neutrale, gli organismi notificati, oltre a essere competenti sotto il profilo tecnico, devono essere indipendenti, affidabili, obiettivi e imparziali (in particolare verso i fabbricanti dei quali devono esaminare il prodotto). L'ordinanza d'esecuzione deve inoltre disciplinare chiaramente la collaborazione di questi organismi con le loro sedi o i loro subappaltatori e le condizioni alle quali installazioni esterne al laboratorio di prova di un organismo notificato