Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo
ra diano prova di disporre della competenza tecnica e delle capacità necessarie per svolgere i loro compiti di parte terza indipendente nella valutazione e verifica della costanza della prestazione e nella verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza rilevanti. La designazione dell'organismo conformemente al diritto svizzero è la condizione per la sua notifica.
La procedura di designazione dell'organismo secondo il diritto svizzero è disciplinata nei pertinenti capitoli dell'OAccD, che devono essere applicati per analogia. Quale complemento della prova della competenza tecnica e delle capacità fondate sull'accreditamento, la procedura di designazione prevede controlli per determinare se l'organismo da designare ha personalità giuridica propria e dispone di un'assicurazione di responsabilità civile. L'autorità di designazione ha pure il compito di sorvegliare l'attività e la competenza dell'organo conformemente alle prescrizioni di accreditamento dell'OAccD e, se del caso, di verificare nel tempo se i requisiti che esso deve soddisfare lo sono effettivamente. Le disposizioni dell'OAccD relative al controllo, alla sospensione e alla revoca della designazione, nonché alla rinuncia volontaria si applicano per analogia anche agli organismi notificati in Svizzera. Una volta adottata la decisione di rilascio della designazione (conclusione positiva della procedura di designazione), l'organismo può essere notificato ai partner contrattuali dell'ARR.
La procedura di notifica (compresi il riconoscimento, la revoca o la sospensione del riconoscimento della nomina/notifica, nonché la modifica del campo di attività dell'organismo notificato o quella dello scambio d'informazione) si basa sulle disposizioni dell'ARR.
Capoversi 2-4: quale autorità di notifica, l'UFCL deve soddisfare determinati requisiti. È in particolare tenuto a organizzarsi in modo da evitare qualsiasi conflitto d'interesse con gli organismi che designa e notifica, a esercitare le sue attività salvaguardando l’obiettività e l’imparzialità e a disporre di risorse sufficienti per svolgere i suoi compiti di designazione. Non deve poi entrare in concorrenza con altri organismi che designa e notifica e deve garantire il rispetto della riservatezza.
2.6.2 Organismi di valutazione tecnica
Articolo 16
Capoverso 1: gli organismi di valutazione tecnica sono autorizzati a rilasciare valutazioni tecniche europee, che servono da base per la redazione di dichiarazioni di prestazione valide a livello europeo per i prodotti che non rientrano o che non rientrano interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (cfr. art. 12). Gli organismi di valutazione tecnica devono essere nominati per determinate aree di prodotto.
Capoverso 2: il Consiglio federale è incaricato di nominare un organismo di valutazione tecnica ufficiale. Secondo la previgente LProdC (2001), l'organo ufficiale competente per il benestare tecnico era il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) di Dübendorf. L'avamprogetto di legge prevede di mantenere l’Empa quale organismo di valutazione tecnica ufficiale, poiché l'industria edilizia svizzera necessita di un interlocutore e di un centro di servizi direttamente in Svizzera per commercializzare i prodotti innovativi in tutta Europa. L'industria edilizia svizzera beneficerà in tal modo di un vantaggio concorrenziale. L’Empa è attualmente il solo organismo in Svizzera in grado di garantire la realizzazione di tutti i