Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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fornitura e distribuzione di un prodotto da costruzione per un periodo di dieci anni. Il Consiglio federale può adeguare questo termine.

2.5 Specifiche tecniche

Articolo 10

Capoverso 1: le prescrizioni tecniche federali o cantonali possono esigere che un prodotto da costruzione rispetti determinati livelli di soglia o livelli o classi di prestazione. Le procedure per determinare queste prestazioni del prodotto devono essere integrate nelle relative specifiche armonizzate (ad es. in quanto classe di prestazione). L'UFCL deve promuovere i relativi processi che precedono l'elaborazione delle norme e, nel processo di elaborazione delle norme, provvedere ad attivare le organizzazioni di normalizzazione e i servizi statali affinché le procedure di valutazione per determinare la prestazione del prodotto non ancora disponibili siano integrate nelle specifiche tecniche armonizzate. Le informazioni per l'adeguamento delle procedure di valutazione delle specifiche armonizzate ai sensi dei requisiti svizzeri sono messe a disposizione dall'UFCL – con il sostegno delle cerchie coinvolte – e comunicate in forma adeguata agli organismi internazionali che le richiedono (tra gli altri CEN, CENELEC, ETSI, EOTA, Commissione europea, AELS). A seconda del caso, le indicazioni necessarie riguardano in particolare i livelli di soglia fissati nella legislazione svizzera per i quali le specifiche tecniche armonizzate non prevedono ancora alcuna procedura di valutazione, oppure determinate classi di prestazioni che devono essere aggiunte alle specifiche affinché queste integrino anche le «classi svizzere». Inoltre, nell'ambito dell'aggiornamento del capitolo sui prodotti da costruzione dell'ARR, s'intende stipulare in collaborazione con i servizi federali interessati un accordo bilaterale che disciplini lo scambio d'informazioni tra la Svizzera e la Commissione europea. In singoli casi può anche trattarsi di promuovere l'elaborazione di nuove norme armonizzate, se per prestazioni del prodotto vi sono in Svizzera norme legali nel cui ambito di applicazione rientra il prodotto in questione, ma non ancora alcuna norma armonizzata.

Capoverso 2: affinché le specifiche tecniche armonizzate possano essere adattate ai requisiti in vigore in Svizzera senza perdita di tempo, le prescrizioni tecniche secondo il capoverso 1 devono essere possibilmente comunicate all'UFCL prima della loro entrata in vigore.

Articolo 11

Capoverso 1: previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione dei prodotti da costruzione (art. 29), l'UFCL deve designare le norme tecniche armonizzate. A tale scopo si fa riferimento alla definizione di norma armonizzata dell'articolo 2 numero 12. Da notare che, quale Stato membro dell'AELS, la Svizzera è abilitata a conferire mandati a questi organismi di normalizzazione europei. La norma armonizzata dispiega i suoi effetti sulla dichiarazione di prestazione dal momento della designazione e della pubblicazione dei riferimenti di cui agli articoli 4 e 7. La prestazione del prodotto da costruzione deve così essere dichiarata sulla base delle sue caratteristiche normalizzate. In base alla designazione della norma armonizzata, gli organismi di normalizzazione competenti devono abrogare le norme tecniche nazionali che disciplinano lo stesso ambito con effetto dalla conclusione del periodo di coesistenza. Per periodo di coesistenza s'intende un periodo transitorio fissato nella norma armonizzata, durante il quale il fabbricante del prodotto da