Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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lavori di «ricerca applicata» necessari per la valutazione di prodotti da costruzione innovativi, di nuovo genere. I fabbricanti svizzeri che hanno un'idea per un nuovo prodotto necessitano di un partner delle Scuole universitarie professionali per svilupparlo e realizzarlo. Nell'innovazione non si deve trascurare l'industria edilizia rispetto ad altri settori, perché è uno dei più importanti della nostra economia.

Capoverso 3: l'UFCL può designare altri organismi di valutazione tecnica. La designazione da parte dello Stato è una condizione per la notifica secondo l'accordo bilaterale (ARR).

Capoversi 4, 5 e 7: la base per la designazione di un organismo di valutazione tecnica deve essere l’accreditamento secondo l'OAccD173 e l’appartenenza all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica, che è un organo di diritto privato. L'accreditamento intende garantire che un organismo di valutazione tecnica disponga della competenza tecnica e delle capacità necessarie. In base all'accreditamento (competenza: Servizio di accreditamento svizzero SAS, presso la SECO) l'UFCL, in qualità di ufficio tecnicamente competente in materia di prodotti da costruzione, procede in seguito alla designazione (cfr. art. 15). La procedura di designazione prevede, a integrazione della prova di competenza tecnica e delle capacità fondate sull'accreditamento, controlli volti a determinare se l’organismo di valutazione tecnica ha personalità giuridica propria e dispone di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente. L'autorità di designazione ha anche il compito di vigilare sulle attività e competenze dell’organismo di valutazione tecnica e, se del caso, di verificare nel tempo se i requisiti che l’organismo deve soddisfare sono effettivamente soddisfatti. Una volta adottata la decisione di rilascio della designazione (conclusione positiva della procedura di designazione), l'organismo può essere notificato ai partner contrattuali dell'ARR. Spetta al Consiglio federale disciplinare i dettagli della procedura di designazione. Per poter garantire che gli organismi svizzeri di valutazione tecnica soddisfino gli obblighi derivanti dall'ARR riguardo ai requisiti loro posti e soprattutto alle valutazioni tecniche europee da loro rilasciate, in coordinamento con le organizzazioni partner europee, e per poter garantire altresì che gli organismi svizzeri di valutazione tecnica siano coinvolti nell'elaborazione dei documenti per la valutazione europea secondo l'articolo 12 in modo da far valere a livello europeo gli interessi di standardizzazione dell'economia svizzera nel settore che non rientra nel campo d'applicazione di norme armonizzate, gli organismi di valutazione tecnica con sede su territorio svizzero devono partecipare all'organizzazione degli organi di valutazione europea174. L'appartenenza degli organismi di valutazione tecnica a questa organizzazione è pertanto la condizione per una designazione secondo questa legge.

Capoverso 6: per quanto riguarda la vigilanza sugli organismi di valutazione tecnica da parte dell'UFCL, si rimanda a titolo complementare al corrispondente commento all'articolo 15 capoverso 1, applicabile per analogia.

Capoverso 7: i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e le disposizioni d'esecuzione per le procedure di designazione sono definiti dal Consiglio federale.

173 RS 946.512

174 Organizzazione di standardizzazione per le valutazioni tecniche europee quale corrispondente dell'organizzazione di standardizzazione del CEN.