Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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l’organismo di valutazione tecnica – in particolare in relazione alle caratteristiche di un prodotto innovativo, ossia un prodotto non ancora o non ancora completamente normalizzato – il quadro nel quale si inscrive il rilascio di una valutazione tecnica europea per questo prodotto. Le valutazioni tecniche europee rilasciate dagli organismi svizzeri di valutazione tecnica possono essere riconosciute nel quadro dell'ARR soltanto se tali organismi di valutazione tecnica applicano le stesse regole per il rilascio delle valutazioni tecniche europee seguite nell'UE. In tal modo anche i fabbricanti europei possono richiedere e farsi rilasciare da un organismo svizzero di valutazione tecnica una valutazioni tecniche europee. Inoltre, questa legislazione quadro consente agli organismi svizzeri di valutazione tecnica di continuare a far parte dell'organizzazione che succede all'EOTA169, che andrà disciplinata nel capitolo sui prodotti da costruzione dell'ARR. Organizzazione di diritto privato, l'EOTA è, secondo la previgente direttiva europea sui prodotti da costruzione, il corrispondente del CEN nel settore del benestare.
L'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica che succede all'EOTA elabora un documento per la valutazione europea secondo le disposizioni del regolamento europeo sui prodotti da costruzione quando un fabbricante richiede una valutazione tecnica europea170. I fabbricanti svizzeri devono beneficiare degli stessi vantaggi, a prescindere dal fatto che richiedano la valutazione tecnica europea nel SEE o in Svizzera. Un documento per la valutazione europea può essere elaborato quando un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, ossia quando la prestazione del prodotto non può essere valutata o non interamente valutata conformemente a una tale norma, ad esempio per le ragioni seguenti:
- il prodotto non rientra nel campo di applicazione di nessuna norma armonizzata esistente; oppure
- per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto nella norma armonizzata non è appropriato; oppure
- la norma armonizzata non prevede alcuna procedura di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto171.
Il documento per la valutazione europea contiene pertanto almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del fabbricante, nonché le procedure di valutazione delle prestazioni del prodotto.
Capoverso 4: questa disposizione permette di emanare le prescrizioni d'esecuzione necessarie.
Articolo 13
Capoversi 1-3: l'UFCL designa il titolo e la fonte dei documenti per la valutazione europea che hanno valore di specifiche tecniche armonizzate. Questa designazione è indispensabile durante la designazione delle norme armonizzate secondo l'articolo 11. Senza di essa, l'obbligo di redigere una dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 non potrebbe essere imposto né, a maggior ragione, adem-
169 European Organisation for Technical Approvals
170 Articoli 19-25 e Allegato II al regolamento (UE) n. 305/2011
171 Articolo 19 regolamento (UE) n. 305/2011