Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo
costruzione può scegliere di applicare la norma tecnica nazionale o altre regole tecniche nazionali, oppure la norma armonizzata designata. Con la designazione della norma, gli organismi nazionali di normalizzazione sono tenuti a integrare la norma armonizzata nel sistema normativo svizzero e a dichiararla quale unica norma applicabile per l'ambito interessato dalla sua designazione.
Capoverso 2: quando sono elaborate norme armonizzate europee concernenti prodotti da costruzione, già oggi vi è l'obbligo di riprendere le norme armonizzate corrispondenti, perché l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV) è membro degli organismi di normalizzazione europei. Questo significa che gli organismi di normalizzazione svizzeri sono tenuti a non elaborare più alcuna norma nazionale concernente lo stesso ambito di una norma armonizzata e ad abrogare tutte le norme nazionali eventualmente esistenti nello stesso ambito. Di conseguenza, gli organismi di normalizzazione svizzeri potranno essere incaricati soltanto di elaborare norme nazionali per disciplinare ambiti per i quali non esiste una norma armonizzata o non è in corso di elaborazione una norma armonizzata. In tale contesto può essere promossa dall'UFCL presso organismi di normalizzazione nazionali l'elaborazione di norme nazionali che comprendano procedure di valutazione cui possano fare riferimento i fabbricanti per redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 e che in seguito l'UFCL potrebbe designare. Può tuttavia designare anche norme europee non (ancora) armonizzate, ma che contengono le procedure di valutazione interessate (ad es. la norma sul calcestruzzo EN 206-1).
Articolo 12
Capoversi 1-3: su richiesta del fabbricante, una valutazione tecnica europea (ETA)166 può essere rilasciata da un organismo di valutazione tecnica (TAB) sulla base di un documento per la valutazione europea (EAD). La valutazione tecnica europea comprende la prestazione del prodotto che il fabbricante deve indicare nella dichiarazione di prestazione, esposta per livelli o classi o mediante una descrizione in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché i dati tecnici necessari all'attuazione del sistema di valutazione e di verifica della costanza della prestazione definiti nel documento per la valutazione tecnica. In base a una valutazione tecnica europea il fabbricante svizzero può redigere la sua dichiarazione di prestazione anche se manca una norma armonizzata e avere così il diritto di immettere il suo prodotto in commercio nel mercato del SEE conformemente al capitolo sui prodotti da costruzione dell'ARR. Se necessario le caratteristiche del prodotto descritte nella valutazione tecnica europea devono includere i requisiti sanitari e di sicurezza necessari per certificare la sicurezza del prodotto.
Il documento per la valutazione europea svolge la funzione sia delle guide di benestare tecnico europeo (guide BTE) sia della procedura di armonizzazione in mancanza di guide (CUAP167) che sotto il regime della direttiva europea sui prodotti da costruzione costituivano il quadro normativo per disciplinare il rilascio dei benestare tecnici europei168. Il documento per la valutazione europea definisce per
166 In inglese: European Technical Assessment (ETA), corrisponde al vecchio benestare tecnico europeo (BTC).
167 Common Understanding of Assessment Procedure: si tratta di una procedura applicata a scopo di armonizzazione tra organizzazioni membri dell'EOTA (congiuntamente alla Commissione europea) e in mancanza di guide BTE, che consente di approvare il rilascio di un benestare tecnico europeo da parte di un membro dell'EOTA.
168 In inglese: European Technical Approvals, ETA.