Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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Articolo 17
Per l'appartenenza e le attività svolte in seno all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica, gli organismo svizzeri di valutazione tecnica devono percepire un aiuto finanziario da parte della Confederazione. Visto che l'UE, ai sensi del suo regolamento sui prodotti da costruzione, è tenuta a finanziare il lavoro dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica europei175, anche gli organismi svizzeri rivendicano un aiuto finanziario, che la Confederazione è chiamata a corrispondere (già oggi l’Empa versa una quota di membro all'EOTA, l'organizzazione mantello di diritto privato per il benestare tecnico europeo). Si tratta in particolare di coprire i costi direttamente connessi all'appartenenza all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica, ossia le quote di membro, le spese di viaggio e il dispendio di tempo per partecipare alle sedute dell'organizzazione.
Devono essere indennizzati anche i costi derivanti dall’attività degli organismi di valutazione tecnica per l’elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea, ma non quelli dovuti all'elaborazione e al rilascio delle valutazioni tecniche europee, perché questi devono essere imputati al fabbricante che ne ha fatto richiesta.
2.6.3 Punti di contatto di prodotti da costruzione
Articolo 18
Capoversi 1 e 3: è importante che le imprese, in particolare le PMI, che intendono immettere in commercio o mettere a disposizione sul mercato in Svizzera prodotti da costruzione, possano ottenere informazioni affidabili sul diritto applicabile. A tal fine l'UFCL deve gestire un «punto di contatto di prodotti da costruzione» che faciliti l'accesso a tali informazioni all’industria edilizia, agli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura. È necessario che siano messe a disposizione anche informazioni sulle norme che disciplinano l'incorporazione, l'assemblaggio o l'istallazione di un tipo specifico di prodotto da costruzione in Svizzera176. Per facilitare la libera circolazione delle merci con i partner commerciali più importanti, queste informazioni devono di norma essere rilasciate a titolo gratuito. Spetta tuttavia al Consiglio federale definire il dettaglio di questo aspetto nell'ordinanza d'esecuzione. D'altronde, è previsto che il personale necessario per assicurare la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione possa anche essere impiegato per l'esecuzione di compiti del punto di contatto di prodotti da costruzione, affinché vengano sfruttate le sinergie e contenuti i costi per l’Amministrazione federale.
Capoverso 2: se necessario, l'UFCL deve avere la possibilità di delegare, interamente o in parte, le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante contratti.
2.7 Vigilanza del mercato
La nozione di vigilanza del mercato è inseparabile da quella di liberalizzazione della circolazione delle merci in seno all'UE conformemente al concetto di new approach, secondo cui la legislazione sui prodotti deve disciplinare soltanto gli elementi stret-
175 Art. 32-35 regolamento (UE) n. 305/2011
176 Gli operatori economici sul versante degli utilizzatori hanno bisogni d'informazioni più importanti, che non possono essere soddisfatti mediante risorse del punto di contatto di prodotti, come previsto nella nuova legge.