Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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Al momento le disposizioni che disciplinano la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione sono distribuite in numerosi atti legislativi federali: sono applicabili, oltre alla legislazione sui prodotti da costruzione (LPrdoC, OProdC del 2001), quella sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, OSPro), la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e, in base alle caratteristiche dei prodotti interessati, diverse normative di diritto speciale in materia di protezione dell'ambiente, prodotti chimici ed energia, nella maggior parte dei casi in parallelo e talvolta con sovrapposizioni. Ne risulta una vigilanza del mercato perlopiù inefficace, inefficiente e priva di trasparenza. Inoltre l'attuale sistema svizzero di vigilanza del mercato non è eurocompatibile, ciò che è particolarmente problematico perché la vigilanza del mercato deve oramai rientrare, vista la sua importanza per la sicurezza, nell'ARR. Il regolamento (CE) n. 765/2008, che costituisce un elemento del nuovo quadro legislativo europeo e che si applica orizzontalmente, ossia a tutti i settori di prodotti, disciplina in seno al SEE l'attuazione equivalente e uniforme delle prescrizioni di armonizzazione della legislazione settoriale europea, sempre che questa non contenga alcuna disposizione speciale. Il regolamento dell'UE sui prodotti da costruzione contiene alcune disposizioni speciali relative alla vigilanza del mercato, ma rinvia per il resto al summenzionato regolamento (CE) n. 765/2008. Dall'insieme di questi regolamenti scaturisce un nuovo concetto differenziato in materia di prescrizioni di vigilanza del mercato in seno all'UE. Il concetto svizzero di vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione deve corrispondere a quello dell'UE per soddisfare i requisiti di equivalenza stabiliti nell'ARR.

Le disposizioni della nuova LProdC inerenti alla vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione devono essere strutturate come segue:

- disposizioni che stabiliscono le competenze dell'organo di vigilanza del mercato in materia di controllo dei prodotti (art. 19);

- disposizioni che stabiliscono le competenze dell'organo di vigilanza del mercato in materia di misure correttive. Le misure correttive si distinguono in misure generali (art. 20), in misure che gli organi di vigilanza del mercato devono prendere per tutelare interessi pubblici preponderanti (art. 21) e in misure da prendere in caso di non conformità formale

(art. 22); e

- disposizioni che stabiliscono l’obbligo di coinvolgere e di collaborare (art. 23).

Articolo 19

Il presente articolo fissa le norme generali che disciplinano le competenze di controllo degli organi svizzeri di vigilanza del mercato previste nella presente legge. Recepisce l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008 e integra le disposizioni nazionali degli articoli 19 e 19a LOTC, 10 LSPro, 22 OSPro e 13 OProdC (2001). Il raggruppamento di queste norme e la loro applicazione al caso specifico dei prodotti da costruzione – che esulano ampiamente dal new approach – mirano a disciplinare in modo trasparente le modalità di controllo dei prodotti in questo settore migliorando così la certezza e la chiarezza del diritto.

Capoverso 1: gli organi di vigilanza del mercato svolgono in particolare prove a campione per verificare se i prodotti da costruzione immessi in commercio o già sul mercato forniscono effettivamente la prestazione dichiarata dal fabbricante e siano conformi alle altre prescrizioni in vigore che li concernono. Per rendere la vigilanza