Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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del mercato più efficiente, le prove a campione devono essere realizzate regolarmente, sulla base di motivi concreti (segnalazioni di difetti veri o presunti o di altre violazioni di disposizioni vigenti).

Capoverso 2: quali strumenti di controllo dei prodotti di cui al capoverso 1 sono menzionati (in modo non esaustivo) l’esame dei documenti giustificativi e gli esami di laboratorio.

Capoverso 3: occorre tenere conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, delle segnalazioni di difetti del prodotto e di qualsiasi altra informazioni rilevante prima che agisca l’amministrazione.

Capoverso 4: questa disposizione elenca (in modo non esaustivo) le competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato.

Capoverso 5: è qui ripreso il previgente articolo 13 OProdC (2001) concernente i luoghi in cui possono essere effettuati i controlli.

Capoverso 6: è espressamente consentito effettuare verifiche tecniche di prodotti, se sussistono dubbi sulla loro conformità alle prescrizioni vigenti e questo addirittura quando la documentazione trasmessa soddisfa le prescrizioni vigenti.

Articolo 20

Il presente articolo fissa le norme fondamentali che disciplinano le competenze degli organi di vigilanza del mercato quando nel settore dei prodotti da costruzione sono necessarie misure correttive. Questa situazione si può verificare quando un operatore economico cui compete l’adozione di una misura correttiva specifica, non agisce o non agisce tempestivamente per evitare rischi nel suo campo di competenza.

Capoverso 1: questa disposizione di principio presuppone che l’organo di vigilanza del mercato abbia sufficienti motivi di ritenere che:

- il prodotto da costruzione in questione, che rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, non fornisca la prestazione dichiarata e presenti quindi rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione; oppure

- il prodotto da costruzione presenti un rischio perché in altro modo non soddisfa i requisiti secondo la LProdC.

In entrambi i casi, prima di esigere l’applicazione di misure correttive l’organo di vigilanza del mercato deve chiarire se il prodotto interessato adempie i requisiti della LProdC. Questi requisiti sarebbero da considerare non soddisfatti in particolare se:

- esiste o debba essere supposta una discrepanza tra la prestazione dichiarata e quella (supposta) effettiva del prodotto da costruzione e per questa ragione l’organo di vigilanza del mercato prevede rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione (ad es. la durata di resistenza al fuoco di una porta tagliafuoco indicata nella dichiarazione di prestazione è conforme alle prescrizioni legali. La durata di resistenza al fuoco effettiva è però inferiore: la porta non è in grado di fornire la prestazione dichiarata. L'opera di costruzione nella quale è incorporata la porta tagliafuoco non è in grado di soddisfare i requisiti di base in materia di sicurezza in caso di incendio disciplinati per legge); oppure