Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo
ti180. Analogamente agli articoli 19 LOTC e 10 LSPro, l’articolo 21 capoverso 1 fornisce agli organi di vigilanza del mercato la possibilità di intervenire nel settore dei prodotti da costruzione quando entrano in considerazione uno o più interessi ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 LOTC. Esso elenca – in modo non esaustivo – diverse possibilità d’intervento che vanno oltre le misure disciplinate nell’articolo 20. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli organi di vigilanza del mercato possono quindi:
- proibire la messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato (la prima immissione in commercio è già avvenuta quando viene constatato il pericolo);
- disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto da costruzione, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro; oppure
- vietare l’esportazione di un prodotto da costruzione (la cui messa a disposizione sul mercato è già proibita).
Capoverso 2: se nei casi di cui al capoverso 1, il prodotto presenta un pericolo grave, l’organo di vigilanza del mercato, oltre o accanto alle misure previste nel capoverso 1, può confiscare, distruggere o rendere inutilizzabile il prodotto interessato. Anche queste misure corrispondono alle disposizioni vigenti degli articoli 19 LOTC e 10 LSPro. È irrilevante se il pericolo grave abbia effetti immediati. La sola condizione d’intervento è che sia necessario agire rapidamente.
Capoverso 3: questa disposizione disciplina il modo in cui determinare se sussiste un pericolo grave. Tale decisione spetta alle autorità d’esecuzione che procedono a una valutazione dei rischi sulla base delle informazioni di cui dispongono. La valutazione dei rischi tiene conto da un lato, della natura del rischio e, dall’altro, della probabilità che si concretizzi. Tuttavia, questo capoverso specifica pure che la disponibilità sul mercato di un nuovo prodotto, con un uso previsto comparabile, in grado di garantire un più elevato livello di sicurezza, non è ragione sufficiente per ritenere che un prodotto da costruzione sia pericoloso.
Capoversi 4: le misure di cui ai capoversi 1 e 2 per proteggere la popolazione devono essere prese sotto forma di decisione di portata generale. Questa disposizione corrisponde a quella contemplata nell’articolo 19 capoverso 7 LOTC.
Articolo 22
Capoversi 1 e 2: se a seguito dei controlli di cui agli articoli 19 e 20, l’organo di vigilanza del mercato constata una non conformità formale, l’autorità può chiedere all’operatore economico, appellandosi al suo potere discrezionale, di correggere l’irregolarità in questione. Ai sensi del capoverso 2 un prodotto da costruzione può presentare una non conformità formale in particolare nei casi seguenti (elenco non esaustivo):
- la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché non sia prevista alcuna eccezione secondo l’articolo 4 capoverso 2; oppure
- la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità delle prescrizioni legali in relazione alla forma e al contenuto (ad es. le prove del prodotto sono state eseguite da un organismo non notificato); oppure
180 L’art. 58 regolamento (UE) n. 305/2011 menziona esplicitamente ad es. il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione oltre ad «altri aspetti di tutela del pubblico interesse».