Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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- altri documenti tecnici, dossier o marcature non sono disponibili, sono incompleti o divergono dalla dichiarazione di prestazione (ad es. la marcatura CE di un prodotto da costruzione non corrisponde ai dati indicati nella dichiarazione di prestazione del prodotto). Questo vale in particolare anche per le istruzioni per l’uso (rilevanti per la sicurezza del prodotto) e per le informazioni sulla sicurezza che il fabbricante deve fornire unitamente al prodotto da costruzione.
Capoverso 3: se l’operatore economico non adotta le misure adeguate in tempo utile per porre fine alla non conformità formale, l’organo di vigilanza del mercato può disporre da sé le misure necessarie.
Capoverso 4: questa disposizione consente di effettuare controlli e adottare misure nei confronti di irregolarità effettive o presunte del prodotto indipendentemente dal fatto che si tratti di irregolarità formali o materiali. Le misure di cui all’articolo 22 non escludono espressamente altre misure di cui agli articoli 19-21.
Articolo 23
Capoverso 1: questa disposizione prevede un obbligo di fondo per gli organi di vigilanza del mercato: prima di intervenire direttamente decretando misure sono tenuti - facendo uso del loro potere discrezionale - a risolvere il problema coinvolgendo gli operatori economici interessati. Ciò significa anche che gli organi di vigilanza del mercato devono anzitutto tentare di trovare soluzioni alle situazioni di rischio collaborando con gli operatori economici quando ritengono che questa procedura consenta di raggiungere l’obiettivo più rapidamente e in modo più efficiente ed efficace.
Capoverso 2: disciplina l’obbligo degli operatori economici di collaborare con gli organi di vigilanza del mercato al fine di prevenire i rischi. Tale obbligo è definito in modo ampio ma concerne segnatamente la trasmissione delle informazioni necessarie e la consegna delle prove e della documentazione necessarie.
Capoverso 3: questa disposizione accorda all’operatore economico un diritto di prendere posizione prima che vengano ordinate misure correttive.
Capoverso 4: l’organo di vigilanza del mercato informa l’organismo notificato se quest’ultimo ha partecipato alla redazione della dichiarazione di prestazione.
2.8 Disposizioni penali
Articoli 24 - 27
Queste disposizioni penali sono riprese dagli articoli 16-19 LSPro. Rispetto alla LProdC (2001), è introdotta una suddivisione delle fattispecie e delle comminatorie penali. Il pericolo che possono rappresentare i prodotti da costruzione per le persone e gli altri beni pubblici degni di protezione dipende dalla correttezza e dall’affidabilità delle indicazioni fornite nella dichiarazione di prestazione. Queste informazioni sulle prestazioni dei prodotti da parte del fabbricante devono giungere all’utilizzatore del prodotto in maniera esatta e autentica. La commercializzazione di prodotti da costruzione che non rispettano le prescrizioni provocano distorsioni della concorrenza. Gli abusi devono essere pertanto puniti come già avveniva secondo il previgente diritto.
Articolo 24