Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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di prodotti da costruzione in opere di costruzione. La competenza per le opere di costruzione spetta in alcuni casi eccezionali alla Confederazione come ad esempio per quanto riguarda le strade nazionali. Di conseguenza, in virtù della propria legislazione (generalmente secondo il diritto generale in materia di sicurezza o in materia di costruzione), i Cantoni sono competenti per la sicurezza delle opere di costruzione. Questa competenza riguarda anche il controllo di prodotti da costruzione incorporati in opere di costruzione, poiché tali prodotti costituiscono parte dell’opera di costruzione e sono quindi importanti nell’ambito della sicurezza di quest’ultima. L’utilizzo corretto dei prodotti da costruzione e l’utilizzo di prodotti da costruzione esenti da difetti hanno attinenza con la sicurezza delle opere di costruzione. Se è già incorporato in un’opera, il prodotto da costruzione pericoloso presenta un rischio per la sicurezza dell’opera stessa. Un prodotto da costruzione che ad esempio non soddisfa i requisiti della prestazione relativa alla sicurezza in caso d’incendio compromette l’adempimento dei requisiti di base della sicurezza in caso di incendio per l’opera di costruzione interessata. La vigilanza del mercato di prodotti da costruzione già incorporati rientra quindi nella competenza dei Cantoni (con alcune eccezioni, vedi sopra). L’obbligo di adempimento di compiti cantonali di vigilanza non viene modificato con la nuova legislazione sui prodotti da costruzione e di conseguenza non ci si attendono costi supplementari.
Dato che i principi della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni non subiranno modifiche a seguito della riveduta LProdC e dato che i Cantoni saranno competenti anche in futuro per la regolamentazione del diritto riguardante l’uso dei prodotti da costruzione e la definizione dei requisiti delle opere di costruzione, il Concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) dovrà eventualmente essere leggermente adeguato, affinché, in quanto complemento intercantonale del diritto federale, corrisponda alla nuova LProdC.
Con l’esecuzione della nuova LProdC non ci si attendono particolari ripercussioni per Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni di montagna.
3.3 Ripercussioni per l’economia nazionale
3.3.1 Necessità e possibilità di intervento dello Stato
Il settore dei prodotti da costruzione è attualmente disciplinato nell’ARR concluso con l’UE. Secondo questo accordo i prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera e accompagnati dai documenti di conformità possono circolare liberamente nell’UE e negli altri Stati dell’AELS, senza che vi siano ostacoli al commercio. Se la revisione della LProdC non porta a un’equivalenza tra la legislazione svizzera sui prodotti da costruzione e quella europea (inclusa, in senso esteso, la sicurezza dei prodotti), in questo settore di prodotti si tornerebbe alla situazione antecedente all’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, perché il capitolo sui prodotti da costruzione verrebbe eliminato dall’ARR. Per questo motivo è necessario e obiettivamente giustificato trasporre ora il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione nel diritto svizzero in materia di prodotti da costruzione, se si vuole ristabilire l’equivalenza delle prescrizioni tecniche. Nel contempo con l’integrazione trasparente del diritto in materia di sicurezza dei prodotti da costruzione nella LProdC il settore dell’industria edilizia dovrebbe, per quanto possibile, essere sgravato dalle prescrizioni della LSPro non adeguate a questo settore.