Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Situazione dal 1.1.16:

Popolo

Costituzione federale: art. 402, art. 1182b, art. 1192, art. 1202 Cost.

Consiglio nazionale / Consiglio degli Stati

Legge sulle epidemie (LEp)

Consiglio federale

Ordinanza concernente la lotta contro le Ordinanza concernente i laboratori di

malattie trasmissibili dell’uomo microbiologia

(Ordinanza sulle epidemie, OEp)

DFI

Ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di

dichiarazione relativamente alle malattie trasmissibili

1.2 Basi legali per il diritto d’esecuzione della LEp

Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo

L’ordinanza sulle epidemie si basa da un lato sull’articolo 78 LEp. Questa disposizione generale sul diritto d’esecuzione nel capoverso 1 concede al Consiglio federale la competenza generale di emanare le disposizioni d’esecuzione. Dall’altro, l’ordinanza si basa sulle disposizioni di legge elencate qui di seguito:

– articolo 13 LEp (Norme in materia di dichiarazione): incarica il Consiglio federale di stabilire quali osservazioni sono sottoposte all’obbligo di dichiarazione, nonché le modalità, i criteri e i termini della dichiarazione;

– articolo 19 capoverso 2 LEp (Provvedimenti generali di prevenzione): attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni per la prevenzione della trasmissione di malattie;

– articolo 22 capoverso 3 LEp (Obbligo dell’autorizzazione): rappresenta la base per l’obbligo di autorizzazione per i certificati internazionali di vaccinazione e di profilassi;

– articolo 41 capoversi 2 e 3 LEp (Entrata e uscita): conferisce al Consiglio la facoltà di emanare disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori e di imporre provvedimenti concreti per l’entrata e l’uscita;

– articolo 44 capoversi 1 e 2 LEp (Approvvigionamento con agenti terapeutici): incarica il Consiglio federale di assicurare l’approvvigionamento della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, per quanto non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge sull’approvvigionamento del Paese. Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’attribuzione, sulla distribuzione e sulla costituzione di scorte di agenti terapeutici;

– articolo 45 LEp (Trasporto di merci): prevede l’emanazione di disposizioni sul trasporto, sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci;

– articolo 46 LEp (Trasporti di cadaveri): regolamenta l’emanazione di disposizioni per impedire la trasmissione di malattie durante il trasporto e la sepoltura di cadaveri e per disciplinare il trasporto di cadaveri dall’estero verso la Svizzera e dalla Svizzera verso l’estero;