Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
– articolo 53 capoverso 3 LEp (Medico cantonale): rappresenta la base legale per definire i requisiti professionali per l’esercizio delle attività dei medici cantonali;
– articolo 54 capoverso 4 LEp (Organo di coordinamento): incarica il Consiglio federale di disciplinare le modalità di istituzione e direzione dell’organo di coordinamento;
– articolo 60 capoverso 8 LEp (Sistema d’informazione): assegna al Consiglio federale la competenza di stabilire le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati e disciplinare i diritti d’accesso;
– articolo 70 LEp (Rapporto): disposizioni sulla forma e sul contenuto del rapporto.
A causa delle numerose norme di delega, nell’ingresso si è scelta una formulazione riassuntiva al posto di un elenco di tutte queste disposizioni.
Ordinanza concernente i laboratori di microbiologica
L’ordinanza concernente i laboratori di microbiologia si basa sull’articolo 16 LEp. Il Consiglio federale è incaricato di concretizzare l’obbligo di autorizzazione per i laboratori di microbiologia e di designare le autorità federali competenti, di disciplinare le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, di definire gli obblighi che incombono al titolare dell’autorizzazione e di disciplinare la sorveglianza.
Ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione per le malattie trasmissibili
L’ordinanza del DFI si basa sull’articolo 6 dell’ordinanza sulle epidemie. Questa disposizione rappresenta la base per stabilire le singole osservazioni soggette a obbligo di dichiarazione, nonché i criteri e i termini delle dichiarazioni obbligatorie. L’ordinanza è lo strumento operativo per le singole persone soggette all’obbligo di dichiarazione e i suoi allegati contengono tutte le malattie trasmissibili soggette all’obbligo di dichiarazione, elencate in ordine alfabetico.
1.3 Confronto con l'ordinanza vigente
Le disposizioni dell'ordinanza vigente sono state in buona parte integrate nella nuova ordinanza. Per consentire una panoramica d'insieme, di seguito, vengono indate le disposizioni già esistenti che sono state riprese (talvolta con lievi adeguamenti) e quali invece sono nuove.
Ordinanza sulle epidemie:
– Titolo primo: disposizioni generali e principi
○ L'articolo 2 è in parte nuovo (conformemente al nuovo art. 8 LEp). Il piano svizzero per pandemia influenzale era finora sancito nell'ordinanza sulla pandemia d’influenza.
– Titolo secondo: individuazione e sorveglianza
○ L'articolo 3 sui sistemi di individuazione precoce e di sorveglianza è nuovo (conformemente al nuovo articolo 11 LEp).
○ Gli articoli 4-16 sulle dichiarazioni obbligatorie e gli articoli 17 e 18 sulle dichiarazioni volontarie sono stati ripresi dall'ordinanza sulla dichiarazione, aggiornati e riordinati. I contenuti delle dichiarazioni obbligatorie sono stati ordinati in nuove categorie. Nel complesso la presente ordinanza è strettamente orientata al diritto vigente.
○ Gli articoli 19-22 sono in parte nuovi (divisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nelle indagini epidemiologiche)
○ Gli articoli 23-26 sui laboratori sono nuovi.