Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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per la dichiarazione. Esempio: le domande sull’anamnesi sono riassunte alla voce «Diagnostica».
5. Colonna Informazioni sulla persona interessata: sono elencate le singole indicazioni sulla persona interessata, in accordo con le varianti elencate nell’articolo 6 lettera k OEp, ovvero la dichiarazione di cognome, nome, indirizzo e numero di telefono oppure le iniziali e il luogo di domicilio, eventualmente anche il luogo di soggiorno.
6. Colonna Dichiarazione anche direttamente all’UFSP: se una dichiarazione deve essere inviata direttamente anche all’UFSP, ne è fatta menzione in questa colonna (sì/no). Ciò riguarda in particolare gli agenti patogeni pericolosi.
7. Colonna Commenti: vengono qui annotate le informazioni aggiuntive necessarie per dichiarare una determinata osservazione.
Per motivi di trasparenza della tabella, le indicazioni di contatto necessarie per tutte le dichiarazioni e relative ai medici o alle autorità o istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione sono menzionate nei capoversi 2 e 3. Queste indicazioni devono essere dichiarate per tutte le osservazioni riportate nell’allegato 1. Alla voce «Funzione» (cpv. 3, lett. d), le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono fornire informazioni sulla loro funzione, per esempio se lavorano in ambito carcerario o se sono responsabili di una struttura di custodia diurna, ecc.
Art. 3 Dichiarazione complementare di referti clinici
L’articolo 3 rinvia all’allegato 2 della presente ordinanza. L’allegato 2 elenca in ordine alfabetico i referti clinici che medici e istituzioni del settore sanitario pubbliche o private devono dichiarare complementariamente (cpv. 1). Senso e scopo della dichiarazione complementare è di rilevare le informazioni che sono disponibili solo dopo un determinato periodo di tempo (p. es. nel caso della tubercolosi o della MCJ).
La tabella contiene la stessa articolazione dell’allegato 1 (cfr. commento all’art. 2). I criteri di dichiarazione specifici sono di fondamentale importanza.
I capoversi 2 e 3 corrispondono all’articolo 2 capoversi 2 e 3 (cfr. relativo commento).
Art. 4 Dichiarazione di referti delle analisi di laboratorio
L’articolo 4 rinvia all’allegato 3 della presente ordinanza. L’allegato 3 elenca in ordine alfabetico i referti positivi e negativi delle analisi di laboratorio che i laboratori devono dichiarare (cpv. 1). La tabella si articola nel modo seguente.
1. Colonna Osservazione: le osservazioni da dichiarare sono elencate in ordine alfabetico.
2. Colonna Criteri di dichiarazione: le osservazioni devono essere dichiarate non appena risultano soddisfatti i criteri di dichiarazione menzionati (cfr. in merito anche commento all’art. 6). Si opera una distinzione tra referti positivi e negativi.
3. Colonna Termine di dichiarazione: vengono qui definiti i termini di dichiarazione vincolanti per le singole osservazioni nonché gli strumenti di dichiarazione specifici. Si opera una distinzione tra i termini di 2 ore, 24 ore e 1 settimana.
4. Colonna Informazioni sul referto delle analisi di laboratorio: si utilizzano categorie di ordine generale come concetti che fanno riferimento alla terminologia dell’articolo 8 lettere a-d OEp. Le singole indicazioni dettagliate non sono riportate nell’ordinanza, bensì nel modulo per la dichiarazione.
5. Colonna Informazioni sulla persona interessata: sono elencate le singole indicazioni sulla persona interessata, in accordo con le varianti elencate nell’articolo 8 lettera e OEp, ovvero la dichiarazione di cognome, nome e indirizzo oppure le iniziali e il luogo di domicilio.