Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Capoverso 3

I Cantoni AG e TI rendono attenti all’onere supplementare derivante per i medici cantonali; TI chiede quindi che sia esclusivamente l’UFSP a inserire i dati.

Art. 89 Inserimento dei dati nel modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con

agenti patogeni

Nel modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni, l’UFSP e i medici cantonali inseriscono, sulle persone malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate o che espellono agenti patogeni nonché sulle persone con cui sono venute in contatto, le seguenti informazioni epidemiologiche:

a. il nome e il cognome;

b. la data di nascita;

c. il sesso;

d. l'indirizzo;

e la professione e, se rilevante, la sede di lavoro;

f. lo stato vaccinale o lo stato immunitario;

g. informazioni su itinerari, luoghi di soggiorno, alimenti ingeriti e contatti con persone, animali

e oggetti;

h. i risultati delle visite mediche;

i. contatti avvenuti e altri provvedimenti adottati;

j. per le persone, che sono malate o sospette malate: la prima comparsa dei sintomi.

Il Cantone AG teme che questa disposizione comporti un «massiccio onere supplementare in termini di personale» per gli uffici dei medici cantonali e chiede di esaminare la possibilità di contenerlo. 3 Cantoni (FR, JU, VS) ritengono necessario chiarire per quali malattie e procedure i Cantoni siano obbligati a inserire dati nel modulo per la gestione delle persone entrate in contratto con agenti patogeni. Il Cantone VD chiede di verificare la possibilità di stralciare questa disposizione oppure di disciplinarne l’applicazione in direttive o raccomandazioni supplementari.

Lettera a

GSG ritiene che questa disposizione sia in contraddizione con gli allegati dell'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano, secondo i quali per le persone sieropositive e malate di AIDS non vanno registrati nome e cognome, ma unicamente le iniziali; chiede di garantire l’anonimato di queste persone adeguando di conseguenza la presente disposizione.

Sezione 3: Accesso al sistema d’informazione

Art. 90 Accesso al sistema per le dichiarazioni

1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti persone

hanno accesso al sistema per le dichiarazioni mediante procedura di richiamo:

a. i collaboratori della divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP;

b. i medici cantonali e i collaboratori dei servizi medici cantonali.

2 L’accesso consente di leggere, registrare, modificare e cancellare i dati.

3 L’UFSP rilascia i personali diritti di accesso e disciplina la relativa autenticazione per il si-

stema per le dichiarazioni.

Capoverso 1

PharmaSuisse auspica che anche i farmacisti cantonali abbiano accesso al sistema.

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