Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Art. 96 Termini di cancellazione dei dati per l’identificazione delle persone

1 I dati necessari all’identificazione delle persone nel sistema per le dichiarazioni e nel modulo

per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni sono resi anonimi e cancellati appena non occorrono più ai fini dei provvedimenti nei confronti di singole persone di cui agli articoli 33-38 LEp.

2 I seguenti dati personali sono cancellati dal sistema per le dichiarazioni, ma al più tardi dieci

anni dopo il rilevamento:

a. il cognome e il nome;

b. le iniziali del nome e del cognome;

c. l'indirizzo e il numero di telefono;

d. la data di nascita.

3 Se le peculiarità di una malattia comportano la necessità di una conservazione prolungata, i

dati di cui al capoverso 2 vengono cancellati al più tardi dopo 30 anni. La necessità di una conservazione prolungata può presentarsi in particolare per le malattie croniche e le malattie con tempi lunghi di incubazione.

Capoverso 1

H+ rende attenti a una differenza di traduzione tra il tedesco «anonymisiert oder gelöscht» e il francese («et»).

Capoverso 3

Il Cantone FR auspica che la richiesta di una conservazione prolungata per determinate malattie sia precisata nell’allegato dell’ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano. I Cantoni GE, JU e NE ripetono il proprio commento all’articolo 85 e auspicano che per determinate malattie il periodo di conservazione non sia limitato a 30 anni. AMCS domanda di adeguare il periodo di conservazione dei dati alle peculiarità delle rispettive malattie ed eventualmente di prolungarlo.

Art. 97 Conservazione di altri dati personali

I seguenti dati personali sono conservati nel sistema per le dichiarazioni a fini statistici o di pianificazione fino a quando i dati sono necessari a tale scopo:

a. il Cantone e il Paese di residenza;

b. il sesso;

c. il mese di nascita, se la persona ha meno di due anni, e l'anno di nascita;

d. la nazionalità;

e. la professione;

f. il Paese di origine;

g. lo statuto di soggiorno.

Lettera a

Secondo il Cantone ZH occorre menzionare anche il «Comune di residenza», dato che questo dato è indispensabile per localizzare i casi di malattia nell’ambito del monitoraggio.

Capitolo 6: Richiesta d’indennizzo o di riparazione morale per eventuali danni in seguito a una vaccinazione

(Art. 66 cpv. 1 e 2 LEp)

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