Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 45Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 84 Organizzazione e segreteria
1 La CFV stabilisce la propria organizzazione e il proprio metodo operativo in un regolamento. 2 Dal punto di vista amministrativo la CFV è aggregata all’UFSP. L’UFSP dirige la segreteria.
Capoverso 2
Il Cantone TI propone una riformulazione al fine di evidenziare nettamente l’obbligo dell’UFSP di sostenere la segreteria.
N.I.E. domanda un capoverso supplementare ai sensi del quale in caso di conflitto d’interesse sia un comitato indipendente a decidere della permanenza o dell’esclusione di un membro della CFV.
Capitolo 4: Conservazione di documenti e dati
Art. 85
1 L’UFSP e le competenti autorità cantonali devono anonimizzare o distruggere i documenti e i
dati necessari all'identificazione delle persone non appena non sono più necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp, ma al più tardi dopo dieci anni.
2 Distruggono i moduli per le dichiarazioni di cui agli articoli 6-9 dopo la registrazione elettroni-
ca e la revisione dei dati, ma al più tardi dopo dieci anni.
3 Distruggono i seguenti documenti e dati dopo la valutazione, ma al più tardi dopo due anni:
a. le schede di contatto (art. 50);
b. i questionari sullo stato di salute (art. 52);
c. gli elenchi dei passeggeri (art. 59 cpv. 3);
d. i dati rilevati per identificare le persone nell’ambito delle indagini epidemiologiche (artt. 19-21).
5 Cantoni (FR, GE, JU, NE, VS) suggeriscono attraverso proposte di formulazione identiche di introdurre un capoverso supplementare, secondo cui per le malattie croniche come l’HIV, l’epatite C o la sifilide, che possono essere dichiarate ripetutamente per la stessa persona per più di dieci anni, i dati possano essere conservati finché necessario ai fini dell’identificazione di dichiarazioni multiple. Il Cantone ZH auspica la verifica dei possibili punti di congiunzione con la legge federale sull’archiviazione (Legge sull’archiviazione LAr).
Capitolo 5: Sistema d’informazione
Sezione 1: Responsabilità per il sistema
Art. 86
1 L’UFSP provvede all’esercizio del sistema d’informazione di cui all’articolo 60 LEp e ne ga-
rantisce la disponibilità.
2 È responsabile del sistema d’informazione. In un regolamento per il trattamento dei dati sta-
bilisce in particolare i provvedimenti necessari a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
3 Le autorità esecutive, che utilizzano il sistema d’informazione, sono responsabili nel loro
ambito dell’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 2. I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire ogni trattamento non autorizzato nonché la sottrazione dei dati.
- 45 -