Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Capoverso 1 lettera b
Il Cantone AR sostiene che debbano essere i Cantoni stessi a disciplinare l’accesso al loro interno e chiede di adeguare la disposizione di conseguenza.
Art. 91 Accesso al modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni 1 Se necessario all’adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti persone
hanno accesso al modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni mediante procedura di richiamo:
a. i collaboratori della divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP;
b. i medici cantonali e i collaboratori dei servizi medici cantonali;
c. l’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato, i collaboratori dell’ufficio Servizio sanitario coordinato e il Servizio medico militare.
2 L’accesso consente di leggere, registrare, modificare e cancellare i dati.
3 L’UFSP rilascia i diritti di accesso personali e disciplina la relativa autenticazione per il mo-
dulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni.
Capoverso 1 lettera c
6 Cantoni (FR, GE, JU, NE, VD, VS) propongono attraverso pareri identici di limitare in situazioni normali l’accesso al modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni all’UFSP e agli uffici dei medici cantonali, e di circoscrivere l’accesso del Servizio sanitario coordinato dell’esercito e del Servizio medico militare a situazioni particolari ai sensi dell’articolo 6 LEp nonché alla comparsa di malattie all’interno dell’esercito.
Art. 92 Accesso al sistema d’informazione da parte di terzi incaricati
1 Per terzi incaricati s'intendono persone oppure organizzazioni cui l’autorità competente affi-
da, mediante contratto, lo svolgimento di compiti d’esecuzione prescritti per legge.
2 Ad essi può essere concesso l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati personali e ai
dati sullo stato di salute di cui necessitano per adempiere gli incarichi loro attribuiti.
3 I diritti di accesso e i provvedimenti necessari a garantire la protezione dei dati devono esse-
re stabiliti nell’ambito del mandato.
Capoverso 2
Lungenliga CH approva che i propri collaboratori abbiano accesso diretto al sistema. Il Cantone AG chiede di chiarire quali autorità (l’UFSP o i servizi dei medici cantonali) debbano essere autorizzate a concedere a terzi i diritti di accesso.
Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni
Art. 95 Diritti delle persone coinvolte
La persona coinvolta che intenda rivendicare i propri diritti deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta al medico cantonale del Cantone nel quale ha il proprio domicilio oppure all’UFSP.
Il Cantone AR suggerisce attraverso una proposta di formulazione, di lasciare ai Cantoni la responsabilità di decidere a quale autorità cantonale vada presentata la domanda. Il Cantone ZH fa notare che questa disposizione contrasta con l’articolo 60 capoverso 9 LEp, secondo cui le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate all’UFSP.
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