Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Swiss TPH deplora che i Cantoni non siano tenuti a collaborare al sistema, un fatto ritenuto imprescindibile per poter misurare la copertura vaccinale.
Capoverso 1
Lungenliga CH approva lo sviluppo e l’esercizio di un sistema d’informazione centrale che permetterà di garantire una qualità dei dati uniforme a livello nazionale.
Sezione 2: Struttura e contenuto del sistema d’informazione
Art. 87 Struttura del sistema d’informazione
1 Il sistema d’informazione si compone di:
a. una banca dati, che contiene dati sulle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione (sistema per le dichiarazioni);
b. un modulo contenente dati di persone che sono malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nonché le persone con cui sono venute in contatto (modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni).
2 Il modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni è integrato
come modulo a sé stante nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato di cui all’articolo 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20095 sui sistemi d’informazione militari.
Capoverso 2
Attraverso prese di posizione identiche, 4 Cantoni (GE, JU, NE, VS) fanno notare di non utilizzare il modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni e chiedono che, qualora il suo impiego diventi obbligatorio, la Confederazione lo metta a disposizione dei Cantoni gratuitamente, inclusa la formazione degli utilizzatori. Il Cantone VD domanda di verificare lo stralcio di questa disposizione. BL e CDS approvano il collegamento di tutti i Cantoni a questo modulo in modo da ottenere un sistema unificato; nel caso di obbligo di utilizzazione, esigono che la Confederazione garantisca la formazione degli utilizzatori, l’accesso e la manutenzione del sistema d’informazione e chiedono di adeguare l’articolo di conseguenza.
Art. 88 Inserimento dei dati nel sistema per le dichiarazioni
1 Nel sistema per le dichiarazioni l’UFSP inserisce tutti i dati rilevati secondo gli articoli 6-8 e
comunicati all’UFSP.
2 Può inserire anche i risultati delle indagini epidemiologiche (art. 21) e i dati sulla diagnostica
di riferimento (artt. 23-24).
3 I medici cantonali inseriscono nel sistema per le dichiarazioni i seguenti dati sulle persone
che sono malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate oppure che espellono agenti patogeni:
a. provvedimenti adottati per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse;
b. risultati delle indagini epidemiologiche (art. 19);
c. aggiunte e modifiche dei dati di cui all’articolo 14.
5RS 510.911
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