Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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c. due rappresentanti dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);
d. medico in capo dell’esercito;
e. un rappresentante dell’Ufficio federale della protezione della popolazione;
f. un veterinario cantonale, un chimico cantonale e un farmacista cantonale;
g. all’occorrenza e caso per caso, invitati specialisti e rappresentanti di altre istituzioni coinvol-
te, in particolare:
1. un rappresentante dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), uno dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese e uno dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
2. un rappresentante della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS);
3. un rappresentante della piattaforma intercantonale di coordinamento ABC.
Il Cantone FR chiede che i medici cantonali siano equamente rappresentati in seno all’organo di coordinamento (Cantoni grandi/piccoli, Cantoni urbani/rurali, regioni linguistiche). 5 Cantoni (GE, JU, NE, VD, VS) auspicano che alla lettera b (VD, VS) o alla lettera g (GE, JU, NE) sia menzionato anche il coordinatore per le malattie trasmissibili della Svizzera francese. Secondo la SMCB nell’organo di coordinamento dovrebbero essere rappresentati anche la FMH o i medici liberi professionisti, secondo H+ gli ospedali e le cliniche e per PharmaSuisse rispettivamente una delle associazioni di categoria del personale sanitario e delle farmacie dell’esercito. ASI chiede di coinvolgere nell’organo di coordinamento esperti in infettivologia e public health, mentre SSIO si interroga sulla necessità di includere rappresentanti non istituzionali, in particolare di Swissnoso o della SSI (Società Svizzera di Malattie Infettive) e infine Swissnoso e l'USB domandano di coinvolgere ove necessario esperti di igiene ospedaliera, infettivologia e medicina tropicale.
Art. 80 Organo sussidiario One Health
1 Per aiutare i competenti uffici federali a individuare, sorvegliare, prevenire e lottare contro le
zoonosi e i vettori delle malattie nonché elaborare e coordinare altre tematiche intersettoriali, l’organo di coordinamento per la legge sulle epidemie costituisce un organo sussidiario permanente One Health.
2 La presidenza dell’organo sussidiario One Health è assunta da un membro permanente
dell’organo di coordinamento. L’USAV dirige la segreteria.
La SMCB chiede di «abrogare senz'altro questa competenza parallela a organi statali già esistenti».
Art. 81 Composizione dell’organo sussidiario One Health
L’organo sussidiario One Health si compone di:
a. un rappresentante dell’UFSP, uno dell’USAV, uno dell’UFAM e uno dell’Ufficio federale
dell’agricoltura;
b. un rappresentante dell’Associazione dei medici cantonali della Svizzera, dell’Associazione
svizzera dei veterinari cantonali e dell’Associazione dei chimici cantonali svizzeri;
c. specialisti e rappresentanti di altre istituzioni coinvolte invitati.
Il Cantone FR auspica la precisazione della composizione e delle competenze in modo da prevenire conflitti e ridondanze nei confronti dell’organo di coordinamento. Il Cantone TG chiede esplicitamente di inserire nell’organo sussidiario un rappresentante dell’Associazione dei farmacisti cantonali, mentre PharmaSuisse propone di includere rappresentanti delle associazioni di categoria del personale sanitario.
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