Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Art. 98 Richiedente
Una richiesta d'indennizzo secondo l’articolo 64 LEp o di riparazione morale secondo l’articolo 65 LEp può essere presentata dalla persona che ha subito il danno o dalla sua rappresentanza legale.
Per il Cantone TI occorre chiarire che la domanda va presentata al DFI.
Art. 99 Dati e giustificativi necessari
1 La domanda deve contenere le informazioni e i giustificativi necessari alla valutazione, in
particolare:
a. un modulo per la domanda compilato in modo completo e veritiero;
b. un certificato medico, che documenti i danni dovuti alla vaccinazione e contenga le informazioni sul vaccino;
c. un’autorizzazione a richiedere informazioni presso il medico curante;
d. informazioni importanti per stabilire l’ammontare dell’indennizzo o della riparazione morale, come indennizzi o riparazioni morali già ricevuti nonché un elenco dettagliato del danno non ancora coperto.
2 Il DFI mette a disposizione in Internet il modulo per la domanda.
Capoverso 1 lettera b
N.I.E. esige un adeguamento ai sensi del quale le domande possano essere presentate anche senza certificato medico.
Capoverso 1 lettera c
La SMCB è del parere che la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile dei medici nell’ambito dell’esecuzione della LEp spetti alla Confederazione o ai Cantoni.
Capoverso 2
Il Cantone TI reputa che per garantire l’equità di accesso per tutti, il modulo per la domanda non debba essere ottenibile unicamente via Internet.
Titolo settimo: Esecuzione
Capitolo 1: Cantoni
Art. 100 Compiti delle autorità esecutive cantonali
1 I Cantoni sorvegliano in particolare l’osservanza:
a. dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 LEp;
b. della procedura di sterilizzazione di cui all’articolo 27 capoverso 1;
c. dei provvedimenti di prevenzione ai sensi degli articoli 28-31 e dei provvedimenti di cu i all’articolo 32 nei centri cantonali per richiedenti l’asilo;
d. dell’elenco delle priorità di cui all’articolo 61 nella distribuzione degli agenti terapeutici;
e. dei provvedimenti igienici di cui all’articolo 66.
2 Eseguono i provvedimenti, che il Consiglio federale prescrive in una situazione secondo
l’articolo 6 LEp e in una situazione straordinaria secondo l’articolo 7 LEp, se esso non dispone altrimenti.
3 Designano le autorità che, negli ambiti delle competenze cantonali, sono responsabili
dell’esecuzione della legge sulle epidemie e della presente ordinanza.
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