Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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Art. 98 Richiedente

Una richiesta d'indennizzo secondo l’articolo 64 LEp o di riparazione morale secondo l’articolo 65 LEp può essere presentata dalla persona che ha subito il danno o dalla sua rappresentanza legale.

Per il Cantone TI occorre chiarire che la domanda va presentata al DFI.

Art. 99 Dati e giustificativi necessari

1 La domanda deve contenere le informazioni e i giustificativi necessari alla valutazione, in

particolare:

a. un modulo per la domanda compilato in modo completo e veritiero;

b. un certificato medico, che documenti i danni dovuti alla vaccinazione e contenga le informazioni sul vaccino;

c. un’autorizzazione a richiedere informazioni presso il medico curante;

d. informazioni importanti per stabilire l’ammontare dell’indennizzo o della riparazione morale, come indennizzi o riparazioni morali già ricevuti nonché un elenco dettagliato del danno non ancora coperto.

2 Il DFI mette a disposizione in Internet il modulo per la domanda.

Capoverso 1 lettera b

N.I.E. esige un adeguamento ai sensi del quale le domande possano essere presentate anche senza certificato medico.

Capoverso 1 lettera c

La SMCB è del parere che la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile dei medici nell’ambito dell’esecuzione della LEp spetti alla Confederazione o ai Cantoni.

Capoverso 2

Il Cantone TI reputa che per garantire l’equità di accesso per tutti, il modulo per la domanda non debba essere ottenibile unicamente via Internet.

Titolo settimo: Esecuzione

Capitolo 1: Cantoni

Art. 100 Compiti delle autorità esecutive cantonali

1 I Cantoni sorvegliano in particolare l’osservanza:

a. dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 12 LEp;

b. della procedura di sterilizzazione di cui all’articolo 27 capoverso 1;

c. dei provvedimenti di prevenzione ai sensi degli articoli 28-31 e dei provvedimenti di cu i all’articolo 32 nei centri cantonali per richiedenti l’asilo;

d. dell’elenco delle priorità di cui all’articolo 61 nella distribuzione degli agenti terapeutici;

e. dei provvedimenti igienici di cui all’articolo 66.

2 Eseguono i provvedimenti, che il Consiglio federale prescrive in una situazione secondo

l’articolo 6 LEp e in una situazione straordinaria secondo l’articolo 7 LEp, se esso non dispone altrimenti.

3 Designano le autorità che, negli ambiti delle competenze cantonali, sono responsabili

dell’esecuzione della legge sulle epidemie e della presente ordinanza.

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