Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 9 pagine
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di ripartizione dei costi possa venire ridiscussa. Diversi partecipanti all’indagine conoscitiva mettono in dubbio l’esattezza del calcolo dei costi per la gestione del sistema. SO si attende che l’affermazione «i contributi dei Cantoni al sistema d’informazione ASAN si manterranno pressoché sul livello attuale» sarà rispettata.
Secondo Suisselab e l’USC, così come presentato, l’avamprogetto di ordinanza non tiene sufficientemente conto né dell’onere che è lecito attendersi per i fornitori dei dati onde garantirne l’esercizio, l’esattezza contenutistica e gli adeguamenti tecnici necessari ad assicurare quest’ultima, né della complessità dell’attuazione del piano relativo ai dati. Questi partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono pertanto che venga spiegato in quale misura si può rifondere adeguatamente l’onere amministrativo a carico dei laboratori in relazione ai dati da fornire alla Confederazione.
AI, AR e la COSAC richiedono espressamente che l’ordinanza si limiti ai dati assolutamente necessari, che sono indispensabili per lo scambio di dati tra la Confederazione e i Cantoni ai fini dell’esecuzione.
VD, FR GE – che hanno già unito in rete i propri sistemi IT nell’ambito della sicurezza delle derrate alimentari –, nonché AVSV SG e GR richiedono che tra i sistemi IT cantonali (ad es. Limsophy) e il sistema informatico centrale lungo la filiera alimentare secondo l’art. 54a LFE venga costruita un’interfaccia a spese della Confederazione. Tramite tale interfaccia, i dati rilevati nei sistemi cantonali potranno essere trasmessi al sistema informatico centrale, cosicché non sarà più necessario rilevarli in due sistemi.
TI chiede disposizioni più precise in materia di protezione dei dati.
Secondo la FCM occorre impedire che vengano eseguiti rilevamenti multipli; inoltre, è necessario tenere in debito conto anche l’economia privata quale utente. Infatti, in futuro la collaborazione nelle catene di creazione del valore a favore di specifici programmi legati ai label acquisirà vieppiù importanza e, di conseguenza, anche i privati dovrebbero poter coutilizzare i relativi dati negli ambiti della salute animale, della protezione degli animali, dell’igiene delle derrate alimentare e della sicurezza delle derrate alimentari. La medesima rivendicazione è condivisa anche dal SSPR.
L’USC fa notare che i servizi cantonali preposti all’esecuzione non svolgono alcun compito nel quadro del controllo degli alimenti per animali: per questo motivo, non bisogna prevedere l’accesso a simili dati per tali servizi.
L’ACCS, AG e BE sottolineano che, nell’ingresso, si fa riferimento soltanto all’articolo 54a LFE. I laboratori cantonali risultano quindi non essere per nulla toccati dalle nuove disposizioni, o toccati solo a titolo marginale. Gli articoli 63 LDerr e 165d LAgr non possono essere citati nell’ingresso, soprattutto perché la questione del finanziamento è regolamentata in maniera diversa nelle tre leggi.
3 Osservazioni in merito ai singoli articoli
Capitolo 1: Oggetto e scopo
Articolo 1 Oggetto
AG, BE e l’ACCS osservano che il campo d’applicazione delle nuove disposizioni proposte si basa sull’art. 54a LFE. I compiti esecutivi sanciti dalla legge sulle derrate alimentari – così come sono elencati nell’articolo 14 lettere a, b, c, e, f – risultano quindi essere al di fuori di questo campo d’applicazione e vanno di conseguenza stralciati senza sostituzioni.
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