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Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine

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A V A M P R O G E T T O

Ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 54a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (OFE),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e scopo

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS. Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

a. le competenze;

b. il contenuto e le fonti dei dati;

c. gli obblighi di notifica;

d. i diritti di accesso;

e. la comunicazione di dati;

f. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;

g. l’archiviazione;

h. il finanziamento.

2 Il sistema d’informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS sono sottosistemi del sistema informatico centrale comune di cui all’articolo 3 lettera a.

Art. 2 Scopo

1 Il sistema d’informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS servono al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l’adempimento dei compiti d’esecuzione nei settori della salute animale, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa.

2 Rientrano nella gestione amministrativa:

1 RS 916.40