Progetto
Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
A V A M P R O G E T T O
Ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)
del
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 54a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (OFE),
ordina:
Capitolo 1: Oggetto e scopo
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema d’informazione ASAN e della banca dati dei laboratori ALIS. Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:
a. le competenze;
b. il contenuto e le fonti dei dati;
c. gli obblighi di notifica;
d. i diritti di accesso;
e. la comunicazione di dati;
f. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
g. l’archiviazione;
h. il finanziamento.
2 Il sistema d’informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS sono sottosistemi del sistema informatico centrale comune di cui all’articolo 3 lettera a.
Art. 2 Scopo
1 Il sistema d’informazione ASAN e la banca dati dei laboratori ALIS servono al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l’adempimento dei compiti d’esecuzione nei settori della salute animale, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa.
2 Rientrano nella gestione amministrativa: