Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/104: Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) · 9 pagine

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d’igiene veterinaria visto che essi, su incarico dei Cantoni, registrano già oggi i dati relativi alla salute animale.

TI fa notare che l’O-SISVet si basa esclusivamente sulla LFE e che, di conseguenza, questa ordinanza dovrebbe regolamentare unicamente compiti nell’ambito della LFE.

Secondo l’USC, visto che le autorità cantonali d’esecuzione non hanno alcun compito

d’esecuzione nel quadro dei controlli ufficiali degli alimenti per animali, esse non dovrebbero quindi neppure avere dei diritti di accesso in tale ambito.

Secondo BE il campo d’applicazione della nuova ordinanza si basa sull’articolo 54a LFE. I compiti d’esecuzione conformemente alla legge sulle derrate alimentari – così come sono elencati nell’articolo 14 lettere a, b, c, e, f dell’O-SISVet – risultano essere al di fuori del campo d’applicazione della LFE e vanno quindi stralciati senza sostituzioni.

Articolo 17 Accesso ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione

Analogamente ai dati di base, TG e LA TG vedrebbero di buon grado l’estensione dei diritti di accesso anche ai dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione non soltanto del proprio Cantone, visto che il commercio del bestiame avviene a livello svizzero e che le epizoozie non si fermano ai confini cantonali.

Articolo 21 Concessione dei diritti di accesso

AG, l’ACCS e JU richiedono una maggiore precisione del termine «ruolo di amministratore».

Articolo 22 Comunicazione di dati alle autorità

SAAV FR e FR sottolineano che i dati sensibili riguardanti le epizoozie vanno protetti in modo tale da scongiurare che i non aventi diritto possano accedervi. Nel capoverso 1 bisogna aggiungere che le autorità della Confederazione sono abilitate a trasmettere dati esclusivamente previa autorizzazione del Cantone.

AI e la COSAC richiedono che nel capoverso 1 venga precisato che i dati degni di particolare protezione possono essere trasmessi unicamente in maniera vincolata a uno scopo prestabilito.

La FCM invocano che, nel quadro dell’esecuzione coordinata, nel capoverso 2 venga citato anche l’ambito della sicurezza delle derrate alimentari.

Articolo 24 Comunicazione di dati a privati

Sempre secondo la FCM, non è specificato chi è qui abilitato in veste di «privato»: per tale motivo la FCM reputa che, con tale termine, si possano intendere tutti gli attori della catena di creazione del valore.

Sezione 4: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione Articolo 27 Rettifica dei dati

L’USC e Suisselab auspicano una regolamentazione chiara delle responsabilità e delle competenze delle autorità e dei laboratori riconosciuti per quanto riguarda la rettifica dei dati che vengono forniti al sistema.

Articolo 28 Sicurezza informatica

Secondo SO, LU, TG, BL, BE, GR, VdU, AR, AVSV SG e l’ASVC non è materialmente utile allo scopo stipulare un accordo di utilizzazione per ogni Cantone, visto che in vari Cantoni le autorità competenti fanno parte di unità organizzative diverse.

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