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Consultazione 2012/112: Attuazione delle misure contenute nel secondo pacchetto «Via sicura» · 3 pagine
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to l’influsso dell’alcol di cui all’articolo 2a capoverso 1 ONC5, e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore;
b. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore all’1,10 per mille, per persone soggette al divieto di cui all’articolo 17 OMaeC6 che non hanno guidato alcun veicolo, e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore.
Art. 12 cpv. 1 lett. a n. 1, 2bis, 2ter
1È ordinato un esame del sangue se:
a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell’alito:
1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille per i conducenti di veicoli a motore oppure a un tasso alcolemico pari o superiore all’1,10 per mille per i conducenti di veicoli senza motore o ciclomotori nonché per persone soggette al divieto di cui all’articolo 17 OMaeC7 che non hanno guidato alcun veicolo,
bis
2 . corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore allo 0,50 per mille per persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol di cui all’articolo 2a capoverso 1 ONC8, e la persona interessata non riconosce l’esito delle misurazioni,
2ter. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille, ma inferiore all’1,10 per mille per persone soggette al divieto di cui all’articolo 17 OMaeC che non hanno guidato alcun veicolo, e la persona interessata non riconosce l’esito delle misurazioni,
Art. 17 ultimo periodo
Abrogato
Art. 30 lett. cbis
La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se:
cbis. ha un tasso alcolemico, accertato dall’analisi dell’alito, pari o superiore allo 0,10 per mille ed è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol;
Art. 46 lett. b
L’USTRA trasmette:
b. al Forum internazionale dei trasporti (ITF) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ogni due anni, un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo.