Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
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Articolo 89 Cantoni
Secondo l’articolo 89 LSIn le autorità e i servizi cantonali sono assoggettati alla legge solo se esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza su mandato della Confederazione e sotto la vigilanza diretta di quest’ultima. La legge non include le autorità e i servizi cantonali che, di loro competenza, attuano il diritto federale (rapporto esplicativo, pag. 38). Questa importante disposizione concernente il campo d’applicazione, per ZH solleva più dubbi di quanti non ne chiarisca. A quali attività dei Cantoni si fa riferimento? In quali ambiti i Cantoni si trovano sotto una vigilanza diretta? In che cosa consiste tale vigilanza? Dal momento che nel rapporto esplicativo non vengono menzionati esempi concreti, se ne deduce che anche alla Confederazione manchi chiarezza in merito. È però necessario poter prevedere se e in quale misura la legge sia applicabile alle attività cantonali e quali sarebbero le conseguenze
– in particolare anche di natura finanziaria – della sua applicabilità. Almeno il messaggio indirizzato alle Camere federali dovrà fornire delucidazioni al riguardo.
ZH e BE chiedono di aggiungere all’articolo 89 LSIn una disposizione che preveda che le autorità e i servizi cantonali possano fare ricorso alle prestazioni dei servizi specializzati della Confederazione previsti dalla LSIn. ZH giustifica la richiesta osservando che la LSIn prevede misure (in particolare controlli di sicurezza relativi alle persone e procedure di sicurezza relative alle aziende) che a livello cantonale (e comunale) non sono disciplinate o sono disciplinate in modo diverso. Per questo motivo i Cantoni (e i Comuni) devono poter ricorrere ai servizi specializzati della Confederazione. BE avanza una proposta concreta di testo: «4 Le autorità e i servizi cantonali possono fare ricorso alle prestazioni dei servizi specializzati della Confederazione previsti dalla presente legge. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di tasse a copertura delle spese per prestazioni a favore di autorità e servizi diversi da quelli di cui al capoverso 1». Non sarebbe ragionevole e in parte anche non realizzabile pensare di creare le conoscenze specialistiche necessarie per i compiti dei servizi specializzati CSP e SA in modo decentralizzato e per tutti i Cantoni e Comuni. Per questo i Cantoni devono poter usufruire delle prestazioni dei servizi specializzati della Confederazione. Nella misura in cui la LSIn assoggetta direttamente servizi cantonali e comunali (art. 2 cpv. 2 lett. f e art. 89 cpv. 1 LSIn) le rispettive prestazioni (ad esempio l’esecuzione di CSP) devono essere finanziate dalla Confederazione. Se invece i Cantoni applicano autonomamente la LSIn sotto la propria responsabilità, ad esempio attraverso l’introduzione di CSP per altri impiegati cantonali, sembra opportuno che si facciano carico dei relativi costi generati alla Confederazione.
Secondo ZH l’articolo 89 capoverso 2 lettera a LSIn autorizza il Consiglio federale a disciplinare i controlli di sicurezza relativi alle persone per determinati organi cantonali. Dal momento che un controllo di sicurezza relativo alle persone comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, il rispettivo disciplinamento deve avvenire a livello di legge, perlomeno per quanto concerne i principi fondamentali. L’avamprogetto di legge deve essere modificato di conseguenza.
OW ritiene ragionevole che, per le questioni inerenti alla sicurezza delle informazioni, i Cantoni debbano designare un servizio quale interlocutore delle autorità federali (art. 89 cpv. 3 LSIn). In questo modo è possibile garantire che lo scambio di informazioni abbia luogo sistematicamente e che l’applicazione delle misure avvenga in modo coordinato.
NW disciplinerà la designazione di un servizio cantonale quale interlocutore in una ordinanza di applicazione della LSIn. Nel Cantone la sicurezza informatica è attribuita all’Informatikleistungszentrum ILZ OVV/NW con sede a Sarnen.
GL designa l’Informatikdienst, Rathaus, 8750 Glarona, quale interlocutore delle autorità federali per le questioni inerenti alla sicurezza delle informazioni.
ZG chiede di modificare e completare l’articolo 89 capoverso 1 e 3 come di seguito:
«1 I Cantoni provvedono affinché le autorità e i servizi cantonali che esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza in collaborazione con la Confederazione su mandato della Confederazione e sotto la vigilanza di quest’ultima applichino le misure secondo la presente legge.