Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 48Fedlex · Rapporto sui risultati
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casi non è ragionevole che le autorità partner applichino livelli di sicurezza diversi. Un’autorità direttiva designata dal Consiglio federale dovrebbe quindi stabilire il livello di sicurezza applicabile per l’attività nel suo complesso. Al fine però di impedire che un’autorità federale stabilisca in modo univoco misure che produrrebbero elevati costi supplementari per i Cantoni, occorre sempre chiedere il consenso delle autorità cantonali eventualmente coinvolte.
Secondo il PPD è importante che il Consiglio federale stabilisca, secondo lo stato della dottrina e della tecnica, requisiti di sicurezza standardizzati nonché misure organizzative, di personale, tecniche ed edili standardizzate in materia di sicurezza delle informazioni, che abbiano carattere di raccomandazione per le autorità assoggettate.
Privatim raccomanda di verificare con la massima urgenza in quale misura i requisiti e le misure standard possano essere dichiarate vincolanti per tutte le autorità e le organizzazioni assoggettate alla LSIn. Se si rimane sul piano della raccomandazione e della dichiarazione volontaria del carattere vincolante non è possibile raggiungere un livello di protezione uniforme.
Dal momento che in molti ambiti le autorità federali e cantonali collaborano strettamente oppure le autorità cantonali e comunali svolgono compiti della Confederazione e che per adempiere i compiti è spesso necessario creare una connessione tra le raccolte di dati o i sistemi TIC di diverse autorità, non sarebbe ragionevole che le autorità partner applicassero livelli di sicurezza diversi. Un’autorità direttiva designata dal Consiglio federale dovrebbe quindi stabilire il livello di sicurezza applicabile per l’attività nel suo complesso. Al fine però di impedire che un’autorità federale stabilisca in modo univoco misure che produrrebbero elevati costi supplementari per i Cantoni, occorre sempre chiedere il consenso delle autorità cantonali eventualmente coinvolte. La CSI chiede quindi di completare l’articolo 88 con un nuovo capoverso 4 del seguente tenore:
4Il Consiglio federale disciplina per via di ordinanza quali autorità assoggettate sono competenti, singolarmente o congiuntamente, per dichiarare vincolanti i requisiti e le misure standard riguardanti attività eseguite o sistemi utilizzati congiuntamente da diverse autorità assoggettate. Nel caso in cui siano interessate autorità cantonali assoggettate, è necessario il loro consenso.
Il TF richiama l’attenzione sul fatto che questo articolo è essenziale per il TF e non dovrebbe quindi essere modificato a suo discapito.
Per it-rm è assolutamente necessario creare un’istituzione (organo di coordinamento) che emani disposizioni esecutive vincolanti per tutte le autorità interessate dalla presente legge e alle quali tali autorità devono quindi attenersi (in contrapposizione con l’art. 88 cpv. 3 LSIn). In caso contrario questa disposizione può essere all’origine di disomogeneità nel dispositivo di sicurezza e in parte responsabile del fatto che venga conferita troppa poca importanza all’evoluzione della tecnica e al conseguente cambiamento delle esigenze in materia di sicurezza. Sarebbe antieconomico adottare misure differenti per la protezione degli stessi beni giuridici nello scambio di informazioni tra autorità. Una disomogeneità nel dispositivo di sicurezza è da considerarsi altresì controproducente per l’autorità che ha messo in atto le disposizioni più efficaci e quindi più costose. Come è noto, nel campo della sicurezza delle informazioni il livello di sicurezza dell’intera catena è pari a quello del suo anello più debole. Dovrebbe quindi essere possibile discostarsi da questo principio solo in casi eccezionali e su richiesta scritta e motivata.
Secondo il SIC è giustificato delegare al SIC l’elaborazione e l’adozione di standard di sicurezza (analogamente a fedpol, cfr. rapporto esplicativo, commento all’art. 88 cpv. 2 LSIn, pag. 73). Così come fedpol, il SIC ha esigenze specifiche per quel che riguarda il trattamento e la conservazione dei dati. In particolare lo scambio di dati tra diversi organi statali in Svizzera e all’estero è di primaria importanza per il SIC e non è paragonabile ad altri servizi federali. Anche per quanto concerne la protezione delle fonti gli standard di sicurezza specifici del SIC sono imprescindibili.