Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine
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Articolo 86 Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni Per quanto riguarda la struttura unica centralizzata, secondo TI «i vari ruoli indicati per i servizi “inter-autorità” non sono chiaramente definiti e sembrano per certi versi contradditori o peggio ridondanti».
Articolo 87 Disposizioni esecutive
ZH teme che in virtù della clausola di esenzione («opting out») prevista dall’articolo 87 capoverso 3 LSIn, secondo la quale le autorità assoggettate possono emanare disposizioni esecutive proprie e i requisiti e le misure standard stabiliti dal Consiglio federale hanno solo valore di raccomandazioni, i concetti che risultano per certi versi molto vasti vengano interpretati e regolamentati diversamente nelle disposizioni esecutive delle varie autorità. ZH ritiene quindi che la legge, di per sé molto dettagliata, dovrebbe essere più specifica perlomeno in relazione agli interessi pubblici da proteggere definiti nell’articolo 1 capoverso 2 LSIn e ai livelli di classificazione previsti.
BE chiede di completare l’articolo 87 con un nuovo capoverso 5 del seguente tenore: «5 Il Consiglio federale stabilisce per via di ordinanza le attività di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f». Il messaggio relativo alla LSIn dovrebbe inoltre contenere una lista di tali attività rapportata al contesto attuale. Secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera f, la LSIn si applica anche alle autorità e ai servizi cantonali che, per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza, esercitano attività sensibili sotto il profilo della sicurezza. Dal commento agli articoli non è però possibile evincere a quali attività si faccia riferimento. Queste devono essere stabilite in una lista a livello di ordinanza, in modo che i Cantoni e i Comuni comprendano chiaramente in quale misura sono assoggettati alla LSIn. Affinché sia possibile prevedere le ripercussioni della LSIn sui Cantoni e sui Comuni, il messaggio relativo alla LSIn dovrebbe già contenere una lista rapportata al contesto attuale. Dovrebbe altresì chiarire che cosa si intende per «sotto la vigilanza».
ZG mette in discussione l’efficacia della clausola di esenzione («opting out») proposta, secondo la quale ogni autorità esegue autonomamente l’atto normativo nel proprio ambito ed emana il relativo disciplinamento a livello di ordinanza. Se l’obiettivo è garantire la sicurezza delle informazioni per tutte le autorità interessate, la legge deve stabilire qualcosa in più di semplici standard minimi. In questo senso sarebbe necessario e importante definire standard e norme applicabili a tutte le autorità. In linea di principio sarebbe quindi ragionevole coinvolgere anche i Cantoni.
BS osserva che né il testo di legge proposto (art. 2 cpv. 2 lett. f LSIn) né il commento agli articoli illustra quali attività delle autorità cantonali rientrino nel campo di applicazione. BS propone di aggiungere all’articolo 87 LSIn una disposizione, secondo la quale il Consiglio federale deve stabilire per via di ordinanza le attività di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f. Affinché sia possibile prevedere le ripercussioni sul Cantone, il messaggio dovrebbe già contenere una lista rapportata al contesto attuale. Il messaggio dovrebbe altresì chiarire che cosa si intende per «sotto la vigilanza».
Per quanto riguarda la clausola di esenzione («opting out»), TI constata che l’autonomia nell’emanare disposizioni esecutive, che per analogia deve essere applicata anche alle altre autorità federali, pone le basi per una difformità di esecuzione. Tale clausola non è quindi una soluzione ideale nell’ambito della sicurezza.
Il PPD accoglie con favore il fatto che il presente avamprogetto di legge non limiti l’autonomia delle autorità, consentendo alle autorità assoggettate di emanare le proprie disposizioni esecutive. Approva parimenti che le disposizioni esecutive del Consiglio federale siano applicate per analogia alle autorità assoggettate qualora queste non emanino disposizioni esecutive proprie.
L’AV-MPC prende atto del fatto che l’autorità di vigilanza, che rientra tra le autorità assoggettate di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera d, può emanare le proprie disposizioni esecutive secondo l’articolo 87 capoverso 1. Vista questa disposizione l’AV-MPC scioglie alcune delle riserve da lei stessa avanzate in occasione della consultazione degli uffici del 2 aprile 2013.