Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

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Il PS rifiuta la delega di competenze al Consiglio federale prevista dall’articolo 83 LSIn. Una legge sulla sicurezza delle informazioni non ha il compito di autorizzare qualsivoglia servizio privato anonimo o autorità a svolgere attività di intelligence con un espediente. La ripartizione dei compiti e la collaborazione tra i servizi che assumono i compiti secondo l’articolo 81 e il Servizio delle attività informative della Confederazione deve essere disciplinata a livello legislativo. I servizi a cui viene delegata la competenza di scambiare informazioni di intelligence devono essere designati singolarmente per motivi inerenti alla protezione dei dati. Occorre inoltre specificare quali informazioni questi servizi possono scambiare con il Servizio delle attività informative della Confederazione. Dal momento che spesso si tratta di dati personali degni di particolare protezione, la LSIn deve rispettare la consueta ed elevata densità normativa. Se questo non dovesse essere possibile, l’articolo 83 dovrà escludere esplicitamente qualunque attività di intelligence.

Capitolo 6: Organizzazione ed esecuzione

Articolo 84 Incaricati della sicurezza delle informazioni / Articolo 85 Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni

GL chiede che un rappresentante della Conferenza svizzera sull’informatica venga designato quale incaricato della sicurezza delle informazioni dei Cantoni. Questi potrebbe anche prender parte alla Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 85.

ZG chiede di completare l’articolo 84 capoverso 1 con la lettera «g. i Cantoni». L’organizzazione flessibile con punti di contatto cantonali proposta nella LSIn non consentirebbe l’attuazione di un coordinamento e di un’armonizzazione efficaci tra Confederazione e Cantoni. Un coinvolgimento più diretto e istituzionalizzato dei Cantoni sarebbe necessario e più efficace. Tale coinvolgimento si potrebbe realizzare attraverso la partecipazione permanente di una rappresentanza cantonale alla Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 85, analogamente a quanto succede ad esempio per la politica europea (rappresentanza permanente dei Cantoni nella Direzione degli affari europei). I Cantoni dovrebbero quindi designare di comune accordo degli incaricati della sicurezza delle informazioni come è previsto per i singoli organi federali (art. 84).

Per evitare doppie richieste relative a problemi di sicurezza, TG chiede di ampliare l’articolo 85 dell’avamprogetto della LSIn in modo tale che non solo la Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni provveda al coordinamento con l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, ma che vi sia anche un coordinamento con gli incaricati cantonali della protezione dei dati di volta in volta interessati.

Nella misura in cui la legge è applicabile alle autorità cantonali designate dalla Confederazione, VD solleva la questione della rappresentazione di queste ultime nella Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni.

Secondo il PS la Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni non dovrebbe occuparsi soltanto del coordinamento con l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), ma provvedere anche al coordinamento con gli incaricati cantonali della protezione dei dati di volta in volta interessati.

La Clusis accoglie con favore la nuova funzione di incaricato della sicurezza delle informazioni, ma si chiede al contempo perché non creare un nesso con la funzione di responsabile della protezione dei dati (prevista dalla LPD), precisando in particolare che «qualora necessario, l’incaricato della sicurezza delle informazioni collabora strettamente con il responsabile della protezione dei dati personali dell’azienda». Sarebbe inoltre opportuno coordinare meglio i compiti delle due funzioni.

Il SIC esige che i sistemi operativi e i dati di intelligence acquisiti con modalità operative vengano esclusi dalla verifica da parte degli incaricati della sicurezza delle informazioni del DDPS, poiché per garantire la protezione delle fonti il SIC applica misure di protezione speciali a questo tipo di informazioni. Tali misure vengono verificate periodicamente da un’autorità di vigilanza interna al DDPS (Vigilanza sulle attività informative).