Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

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3Per le questioni inerenti alla sicurezza delle informazioni, i Cantoni designano ciascuno un servizio quale interlocutore delle autorità federali e degli organi di coordinamento cantonali.».

A loro volta i Cantoni dovranno designare un organo centrale quale organo di contatto e di coordinamento, ad esempio la Conferenza dei Governi cantonali (CdC). In questo modo sarebbe possibile affrontare in modo tempestivo e adeguato le ripercussioni sui Cantoni e le questioni concernenti la collaborazione e il coordinamento tra Confederazione e Cantoni. In generale ZG propone quindi che la Confederazione cerchi preventivamente la collaborazione con i Cantoni, come previsto dal punto 3 del Rahmenordnung über die Arbeitsweise der KdK und der Direktorenkonferenzen bezüglich der Kooperation von Bund und Kantonen (Regolamento quadro sulle modalità di lavoro della CdC e delle Conferenze dei direttori cantonali per la cooperazione tra Confederazione e Cantoni, non tradotto in italiano) del 28 settembre 2012.

SO prevede che solo pochissimi impiegati cantonali rientrerebbero nel campo di applicazione della legge. Dal rapporto esplicativo non è tuttavia possibile desumere informazioni più precise al riguardo. Anche se solo singoli impiegati cantonali dovessero assumere compiti per la Confederazione, questo significherebbe che la totalità dei sistemi TIC del Cantone dovrebbe essere conforme ai requisiti della LSIn. Questo comporterebbe un elevato onere finanziario. SO chiede pertanto di verificare la possibilità di delegare ai Cantoni la competenza per la sicurezza delle informazioni a patto che questi rispettino determinati standard minimi, analogamente a quanto previsto dall’articolo 37 capoverso 1 della legge sulla protezione dei dati. Gli standard minimi dovrebbero essere enumerati in maniera esaustiva nella LSIn o nell’ordinanza.

BS si reputa interessato dalla LSIn solo nel caso in cui per incarico della Confederazione vengano esercitate, secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera f LSIn, attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LSIn. In questo caso occorrerebbe applicare le misure conformemente all’articolo 89 capoverso 1 LSIn. La divisione Informatiksteuerung und Organisation (ISO) ha già svolto lavori preliminari con la preparazione sistematica dell’ISMS.BS (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) per poter applicare la legge e le misure nel Cantone di Basilea Città. I Cantoni sarebbero obbligati a designare un servizio per le questioni inerenti alla sicurezza delle informazioni (art. 89 cpv. 3 LSIn). Questo servizio fungerebbe da interlocutore delle autorità federali. Tale compito può essere svolto dal responsabile cantonale in materia di sicurezza IT presso l’ISO.

AI chiede di stabilire nell’articolo 89 che la Confederazione risarcisca interamente i Cantoni per le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate su mandato della Confederazione e sotto la vigilanza di quest’ultima, comprese le infrastrutture necessarie per lo svolgimento di tali attività. Gli oneri finanziari sostenuti dai Cantoni per le attività esercitate su mandato della Confederazione devono essere completamente risarciti. Questo principio dovrebbe essere stabilito in modo esplicito e inequivocabile nella legge. Per le prestazioni previste nella legge federale sulla sicurezza delle informazioni i Cantoni dovrebbero inoltre poter usufruire direttamente e gratuitamente dei rispettivi servizi specializzati della Confederazione. Anche questa aggiunta deve essere inserita nell’articolo 89.

TG chiede che l’articolo 89 capoverso 2 dell’avamprogetto della LSIn venga stralciato senza sostituzione. I Cantoni sono autonomi nella scelta del proprio personale. Non è ammissibile che la Confederazione prescriva al Cantone come questo debba scegliere il proprio personale. Anche quando, come nel presente caso, per i Cantoni si tratta solo di esercitare attività sensibili sotto il profilo della sicurezza su mandato della Confederazione, la scelta del personale da impiegare e dei rispettivi compiti deve rimanere di competenza dei singoli Cantoni. Grazie al contatto diretto con il proprio personale, il Cantone si trova altresì in una condizione decisamente migliore per poter valutare i potenziali di pericolo tra le proprie fila. Si invita la Confederazione a rispettare la sovranità cantonale.

VD vuole apportare una precisazione al capoverso 2 «Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, disciplina:..». L’ordinanza federale dovrebbe tener conto del fatto che un ente