Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/115: Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSI) · 56 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 47Fedlex · Rapporto sui risultati

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Secondo privatim né il testo dell’articolo 2 capoverso 2 lettera f LSIn né il commento agli articoli illustra quali attività delle autorità cantonali rientrino nel campo di applicazione. Privatim chiede pertanto di aggiungere all’articolo 87 LSIn una disposizione, secondo la quale il Consiglio federale deve stabilire per via di ordinanza le attività di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f. Affinché sia possibile prevedere le ripercussioni sui Cantoni, il messaggio dovrà già contenere una lista rapportata al contesto attuale. Il messaggio dovrebbe altresì chiarire che cosa si intende per «sotto la vigilanza».

La CSI chiede di completare l’articolo 87 con un nuovo capoverso 5 del seguente tenore: «5 Il Consiglio federale stabilisce per via di ordinanza le attività di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f». Il messaggio relativo alla LSIn dovrà inoltre contenere una lista di tali attività rapportata al contesto attuale. Dal commento agli articoli non è possibile evincere quali attività delle autorità e dei servizi cantonali esercitate per incarico della Confederazione e sotto la sua vigilanza siano da considerarsi attività sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo l’articolo 2 lettera f. Affinché i Cantoni e i Comuni comprendano chiaramente in quale misura saranno assoggettati alla LSIn, tali attività dovranno essere determinate in una lista a livello di ordinanza e il messaggio relativo alla LSIn dovrà già contenere una versione della lista rapportata al contesto attuale.

La BNS approva pienamente l’autonomia a livello di esecuzione di cui all’articolo 87 dell’avamprogetto di legge. Il commento agli articoli ha però messo in evidenza uno svantaggio di tale autonomia: «i requisiti minimi relativi all’organizzazione per la sicurezza delle informazioni, che tutte le autorità federali sono tenute a rispettare, devono obbligatoriamente essere fissati a livello di legge. Di conseguenza, l’avamprogetto contiene anche numerose disposizioni che, dal punto di vista della gerarchia normativa, corrispondono piuttosto al livello di un’ordinanza». La BNS comprende perfettamente l’intento dell’avamprogetto di legge di disciplinare determinati requisiti organizzativi anche per le autorità assoggettate che, conformemente alla Costituzione, sono indipendenti. Ma è proprio in considerazione dell’autonomia di queste autorità sul piano dell’esecuzione, sancita dall’articolo 87 e sottratta alla competenza normativa del Consiglio federale, che si impone prudenza rispetto a quanto praticato a livello di avamprogetto, ovvero l’introduzione a livello legislativo di disposizioni che costituirebbero materia di ordinanza. Secondo la BNS questo andrebbe a ledere proprio la suddetta autonomia.

Il TF richiama l’attenzione sul fatto che questo articolo è essenziale per il TF e non dovrebbe quindi essere modificato a suo discapito.

Insecor reputa la procedura secondo la quale le autorità federali interessate possono emanare le proprie disposizioni esecutive solo parzialmente efficace. Per Insecor sono proprio le ordinanze a contenere le precisazioni del testo di legge importanti nel contesto specifico, e nell’ambito della sicurezza delle informazioni occorre evitare di creare ulteriore «dispersione» di tali precisazioni. In fin dei conti resta comunque la possibilità di emanare di volta in volta ordinanze dipartimentali o istruzioni che tengano conto delle esigenze specifiche di una determinata unità amministrativa.

Per il Consiglio dei PF occorrerà verificare da quali parti della legge le istituzioni del settore dei PF e il Consiglio dei PF potrebbero essere esclusi; perlomeno il capitolo concernente la verifica della sicurezza aziendale non dovrebbe essere applicabile né alle istituzioni del settore dei PF né al Consiglio dei PF (cfr. in particolare il parere precedente sull’art. 65 segg.).

Articolo 88 Requisiti e misure standard

BE chiede di completare l’articolo 88 con un nuovo capoverso 4 del seguente tenore: «4 Il Consiglio federale disciplina per via di ordinanza quali autorità assoggettate sono competenti, singolarmente o congiuntamente, per dichiarare vincolanti i requisiti e le misure standard riguardanti attività eseguite o sistemi utilizzati congiuntamente da diverse autorità assoggettate. Nel caso in cui siano interessate autorità cantonali assoggettate, è necessario il loro consenso». BE osserva che in molti ambiti le autorità federali e cantonali collaborano strettamente oppure le autorità cantonali svolgono compiti della Confederazione, ad esempio nel settore della polizia. Inoltre per adempiere i compiti è spesso necessario creare una connessione tra le raccolte di dati o i sistemi TIC (ad esempio le reti) di diverse autorità. In questi