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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Art. 22 Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei

dati penali

1 Il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema sulle persone i cui dati penali sono iscritti in VOSTRA ai sensi dell’articolo 15, in particolare:

a. l’indicazione dell’autore della prima iscrizione e delle modifiche dei dati;

b. gli avvisi di recidiva destinati alle autorità giudiziarie penali o di esecuzione competenti in caso di insuccesso del periodo di prova;

c. gli avvisi di controllo generati alla scadenza di determinati termini per la verifica di fatti che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;

d. l’indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figurano negli estratti.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a. l’esatto contenuto degli avvisi;

b. i dati generati e la loro forma.

Art. 23 Procedimenti penali pendenti

1 Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati dei procedimenti penali pendenti (art. 15 lett. b):

a. le generalità dell’imputato (art. 16);

b. la data in cui l’autorità che dirige il procedimento ha aperto l’istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP17, art. 30 PPMin18, art. 38 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo [DPA]);

c. se l’istruzione non è stata aperta, la data in cui è stato emanato il decreto d’accusa (art. 309 cpv. 4 CPP);

d. l’autorità competente per dirigere il procedimento;

e. i reati contestati all’imputato;

f. i cambiamenti importanti dei fatti di cui alle lettere a−e, in particolare la rimessione del procedimento nonché la modifica dei capi d’accusa.

2 Il Consiglio federale stabilisce:

a. i casi nei quali un procedimento penale è considerato pendente ai sensi del diritto sul casellario giudiziale;

b. i dati da iscrivere e la loro forma;

c. l’autorità competente per iscrivere la rimessione del procedimento.

R

17 RS 312.0

18 RS 312.1

19 RS 313.0