Progetto
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Capitolo 3: Momento dell’iscrizione dei dati in VOSTRA
Art. 27
Il Consiglio federale stabilisce il momento dal quale ciascuna categoria di dati deve essere iscritta in VOSTRA.
Capitolo 4: Eliminazione e distruzione dei dati di VOSTRA
Art. 28 Eliminazione in caso di morte
1 Tutti i dati di una persona sono eliminati da VOSTRA non appena il Casellario giudiziale svizzero ne constata la morte o ne è informato da un’autorità.
2 Per compiere notifiche di morte possono essere predisposte interfacce con Infostar (art. 67) e SIMIC (art. 66).
3 Il Casellario giudiziale svizzero verifica se le persone iscritte che compiono 80 anni sono ancora in vita. La verifica è ripetuta ogni cinque anni.
4 I dati dei cittadini stranieri che non soggiornano in Svizzera sono eliminati da VOSTRA al più tardi nel momento in cui compiono 100 anni.
Art. 29 Eliminazione delle sentenze di riferimento
1 Le sentenze di riferimento svizzere e straniere sono eliminate da VOSTRA non appena sono scaduti i seguenti termini per tutte le sentenze di riferimento riguardanti una determinata persona:
a. le sentenze di riferimento che prevedono una pena detentiva senza condizionale oppure una pena con la condizionale o con la condizionale parziale revocata per insuccesso del periodo di prova, sono eliminate da VOSTRA se dal termine della pena fissata nella sentenza sono trascorsi:
1. 25 anni in caso di pena detentiva di almeno cinque anni,
2. 20 anni in caso di pena detentiva di almeno un anno e inferiore a cinque anni,
3. 15 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno,
4. 12 anni in caso di privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin20;
b. ai termini di cui alla lettera a va aggiunta la durata della pena detentiva o della privazione della libertà già iscritta in VOSTRA;
R
20 RS 311.1