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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
a. per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 1 lettere a, c, d, e nonché j: il giorno del passaggio in giudicato;
b. per le sentenze di riferimento di cui al capoverso 1 lettere f, h nonché i: il giorno della revoca della misura ordinata nella sentenza di riferimento, il giorno in cui l’interessato è definitivamente liberato dalla misura o il giorno in cui l’autorità rinuncia all’esecuzione della misura (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza di riferimento è commutata in un’altra misura stazionaria, il termine decorre dalla fine definitiva della misura stazionaria commutata per ultima.
3 Se una nuova sentenza è pronunciata in seguito a revisione (art. 410 segg. CPP23, art. 41 PPMin24, art. 207 seg. PPM25) o a nuovo giudizio nell’ambito di una procedura contumaciale (art. 368 segg. CPP, art. 156 PPM), il termine decorre come se la nuova sentenza fosse stata resa nel momento in cui è stata pronunciata la decisione annullata.
4 Le sentenze di riferimento annullate sono eliminate senza indugio. Se la sentenza è annullata in seguito a revisione o a nuovo giudizio, è possibile rinviare alla decisione annullata, a condizione che ciò sia necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.
Art. 30 Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati
automaticamente o delle copie elettroniche
1 I dati penali delle decisioni successive (art. 20), i dati di sistema generati automaticamente (art. 22) e le copie elettroniche di decisioni penali (art. 21) non sono gestiti separatamente. Sono eliminati da VOSTRA insieme ai dati secondo l’articolo 15 a cui fanno riferimento.
2 L’iscrizione di una decisione successiva annullata e la sua copia elettronica sono eliminate, anche se la sentenza di riferimento a cui fa capo la decisione non è stata annullata.
3 I dati di sistema che generano un avviso automatico a un’altra autorità (art. 22 cpv. 1 lett. b e c) sono eliminati da VOSTRA non appena tale autorità risponde all’avviso.
Art. 31 Eliminazione dei procedimenti penali pendenti
1 I dati di un procedimento penale pendente sono eliminati da VOSTRA non appena esso si conclude con una decisione passata in giudicato.
2 L’iscrizione di un procedimento penale sospeso è mantenuta in VOSTRA fino al suo abbandono.
R
23 RS 312.0
24 RS 312.1
25 RS 322.1