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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali

Art. 24 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità

con diritto di accesso

1 VOSTRA verbalizza automaticamente i dati indicanti l’autorità che ha consultato online i dati penali, il momento e lo scopo della consultazione, i dati penali di cui si tratta e le persone a cui si riferiscono.

2 Il Consiglio federale definisce:

a. i dati da verbalizzare;

b. le autorità che, per tutelare interessi pubblici preponderanti, non devono informare l’interessato in nessun momento delle consultazioni effettuate o soltanto una volta che i dati verbalizzati sono stati svincolati.

3 I dati verbalizzati possono essere utilizzati soltanto nell’esercizio del diritto di accesso secondo l’articolo 59 o per l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera g da parte del Casellario giudiziale svizzero.

Art. 25 Dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casellario giudi-

ziale straniero

1 I dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero sono iscritti e trattati in VOSTRA.

2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 26 Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati

1 I dati personali relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 43) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

2 Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Tale banca dati serve soltanto a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene indicazioni sull’identità e l’ubicazione del richiedente, sull’ordinazione e il suo trattamento, sul pagamento e sull’invio degli estratti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

3 Durante il trattamento dell’estratto, un’interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria. Il Consiglio federale definisce le modalità specifiche di tale processo d’integrazione.

4 Inoltre, è salvata in VOSTRA una copia elettronica dell’estratto per privati (art. 43), che può contenere anche dati penali. La copia serve a verificare l’autenticità dell’estratto.

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