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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali
Art. 24 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità
con diritto di accesso
1 VOSTRA verbalizza automaticamente i dati indicanti l’autorità che ha consultato online i dati penali, il momento e lo scopo della consultazione, i dati penali di cui si tratta e le persone a cui si riferiscono.
2 Il Consiglio federale definisce:
a. i dati da verbalizzare;
b. le autorità che, per tutelare interessi pubblici preponderanti, non devono informare l’interessato in nessun momento delle consultazioni effettuate o soltanto una volta che i dati verbalizzati sono stati svincolati.
3 I dati verbalizzati possono essere utilizzati soltanto nell’esercizio del diritto di accesso secondo l’articolo 59 o per l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera g da parte del Casellario giudiziale svizzero.
Art. 25 Dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casellario giudi-
ziale straniero
1 I dati relativi all’ordinazione online di estratti di un casellario giudiziale straniero sono iscritti e trattati in VOSTRA.
2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.
Art. 26 Dati relativi all’ordinazione di estratti per privati
1 I dati personali relativi all’ordinazione di estratti per privati (art. 43) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.
2 Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Tale banca dati serve soltanto a sbrigare le ordinazioni degli estratti e contiene indicazioni sull’identità e l’ubicazione del richiedente, sull’ordinazione e il suo trattamento, sul pagamento e sull’invio degli estratti. Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.
3 Durante il trattamento dell’estratto, un’interfaccia integra in VOSTRA determinati dati della banca dati ausiliaria. Il Consiglio federale definisce le modalità specifiche di tale processo d’integrazione.
4 Inoltre, è salvata in VOSTRA una copia elettronica dell’estratto per privati (art. 43), che può contenere anche dati penali. La copia serve a verificare l’autenticità dell’estratto.
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