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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

2 Ai fini dell’iscrizione nel casellario, le sentenze che prevedono pene complementari, pene parzialmente complementari o una pena unica sono considerate sentenze distinte. È possibile fare riferimento a decisioni eliminate o che non vanno iscritte.

3 Il Consiglio federale stabilisce:

a. i dati da iscrivere e la loro forma;

b. le categorie di riferimento per l’iscrizione delle sentenze straniere.

Art. 20 Decisioni successive

1 Sono iscritte in VOSTRA le decisioni successive correlate con una sentenza di riferimento da iscrivere o con un’altra decisione successiva.

2 Sono iscritte le decisioni successive che riguardano:

a. la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena, in particolare in caso di insuccesso del periodo di prova;

b. l’insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale o di sospensione condizionale parziale della pena;

c. la liberazione condizionale dall’esecuzione di una misura terapeutica o di un internamento;

d. la revoca o la modifica di una misura terapeutica, di un internamento o di una misura di protezione secondo il DPMin;

e. la limitazione della portata o della durata dell’interdizione di esercitare una professione o la sua revoca;

f. la grazia, l’amnistia e le decisioni di exequatur;

g. altri casi stabiliti dal Consiglio federale.

3 Le decisioni successive da iscrivere non sono gestite separatamente, ma allegate alla sentenza di riferimento alla quale sono correlate.

4 Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 21 Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni

successive da iscrivere

1 In VOSTRA è salvata una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze di riferimento (art. 15 lett. a) e delle decisioni successive (art. 20) da iscrivere.

2 Se una sentenza straniera non è comunicata in originale, la copia elettronica del modulo di comunicazione della sentenza è iscritta in VOSTRA. Per le decisioni straniere, la copia elettronica è considerata parte integrante dei dati riguardanti la sentenza di riferimento (art. 19) o le decisioni successive (art. 20).

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