Progetto
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
2 Ai fini dell’iscrizione nel casellario, le sentenze che prevedono pene complementari, pene parzialmente complementari o una pena unica sono considerate sentenze distinte. È possibile fare riferimento a decisioni eliminate o che non vanno iscritte.
3 Il Consiglio federale stabilisce:
a. i dati da iscrivere e la loro forma;
b. le categorie di riferimento per l’iscrizione delle sentenze straniere.
Art. 20 Decisioni successive
1 Sono iscritte in VOSTRA le decisioni successive correlate con una sentenza di riferimento da iscrivere o con un’altra decisione successiva.
2 Sono iscritte le decisioni successive che riguardano:
a. la liberazione condizionale dall’esecuzione della pena, in particolare in caso di insuccesso del periodo di prova;
b. l’insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale o di sospensione condizionale parziale della pena;
c. la liberazione condizionale dall’esecuzione di una misura terapeutica o di un internamento;
d. la revoca o la modifica di una misura terapeutica, di un internamento o di una misura di protezione secondo il DPMin;
e. la limitazione della portata o della durata dell’interdizione di esercitare una professione o la sua revoca;
f. la grazia, l’amnistia e le decisioni di exequatur;
g. altri casi stabiliti dal Consiglio federale.
3 Le decisioni successive da iscrivere non sono gestite separatamente, ma allegate alla sentenza di riferimento alla quale sono correlate.
4 Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.
Art. 21 Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni
successive da iscrivere
1 In VOSTRA è salvata una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze di riferimento (art. 15 lett. a) e delle decisioni successive (art. 20) da iscrivere.
2 Se una sentenza straniera non è comunicata in originale, la copia elettronica del modulo di comunicazione della sentenza è iscritta in VOSTRA. Per le decisioni straniere, la copia elettronica è considerata parte integrante dei dati riguardanti la sentenza di riferimento (art. 19) o le decisioni successive (art. 20).
2012–......