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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine

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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA

Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese

Titolo primo: Contenuto

Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali

Art. 68 Iscrizione dei dati penali riferiti a un’impresa

Un’impresa figura in VOSTRA:

a. se contro di essa è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere secondo l’articolo 70; o

b. se possiede un IDI e contro di essa è pendente un procedimento penale svizzero:

1. in virtù dell’articolo 102 CP74 o dell’articolo 59a CPM75, o

2. per un crimine o un delitto del diritto penale accessorio della Confederazione.

Art. 69 Dati identificativi dell’impresa

1 I dati identificativi di un’impresa comprendono:

a. l’IDI e il numero attribuito dal sistema;

b. la ditta, i nomi o la designazione dell’impresa;

c. l’indirizzo della sede o del domicilio;

d. le note interne per l’identificazione dell’impresa;

e. lo status IDI.

2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 70 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze di riferimento

1 Devono essere iscritte le sentenze di riferimento svizzere che:

a. sono passate in giudicato;

b. sono state pronunciate da un’autorità di diritto penale comune o militare o da un’autorità penale amministrativa;

c. prevedono una condanna:

1. fondata sull’articolo 102 CP76 o l’articolo 59a CPM77,

20

73 RS 831.10

74 RS 311.0

75 RS 321.0

76 RS 311.0

77 RS 321.0