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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
Parte terza: Casellario giudiziale delle imprese
Titolo primo: Contenuto
Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali
Art. 68 Iscrizione dei dati penali riferiti a un’impresa
Un’impresa figura in VOSTRA:
a. se contro di essa è stata pronunciata una sentenza di riferimento da iscrivere secondo l’articolo 70; o
b. se possiede un IDI e contro di essa è pendente un procedimento penale svizzero:
1. in virtù dell’articolo 102 CP74 o dell’articolo 59a CPM75, o
2. per un crimine o un delitto del diritto penale accessorio della Confederazione.
Art. 69 Dati identificativi dell’impresa
1 I dati identificativi di un’impresa comprendono:
a. l’IDI e il numero attribuito dal sistema;
b. la ditta, i nomi o la designazione dell’impresa;
c. l’indirizzo della sede o del domicilio;
d. le note interne per l’identificazione dell’impresa;
e. lo status IDI.
2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.
Art. 70 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze di riferimento
1 Devono essere iscritte le sentenze di riferimento svizzere che:
a. sono passate in giudicato;
b. sono state pronunciate da un’autorità di diritto penale comune o militare o da un’autorità penale amministrativa;
c. prevedono una condanna:
1. fondata sull’articolo 102 CP76 o l’articolo 59a CPM77,
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73 RS 831.10
74 RS 311.0
75 RS 321.0
76 RS 311.0
77 RS 321.0