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Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 58 pagine
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Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA
2. per un crimine o un delitto punibili in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione,
3. per una contravvenzione punibile in virtù del diritto penale accessorio della Confederazione, per la quale l’impresa non è stata condannata a pagare una multa in vece di una persona fisica, se:
− è stata inflitta una multa superiore a 50 000 franchi
− l’autorità giudicante è espressamente abilitata o obbligata dalla legge applicabile a inasprire la pena in caso di recidiva o
− la contravvenzione è prevista in una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere; e
d. riguardano un’impresa dotata di un IDI in Svizzera nel momento della sua iscrizione in VOSTRA.
2 Non sono iscritte in VOSTRA né le sentenze di colpevolezza che prescindono da una punizione secondo l’articolo 52 CP né le sentenze straniere.
Art. 71 Dati della sentenza di riferimento da iscrivere in VOSTRA
1 Sono iscritti in VOSTRA i seguenti dati del dispositivo delle sentenze di riferimento da iscrivere:
a. i dati identificativi dell’impresa (art. 69);
b. i riferimenti generali della sentenza, completi di designazione esatta e del genere;
c. la descrizione del reato e la data in cui è stato commesso;
d. le informazioni sulla sanzione pronunciata, la commisurazione della pena e la rinuncia a infliggere una sanzione;
e. le informazioni complementari rilevanti per l’esecuzione della pena.
2 Ai fini dell’iscrizione nel casellario, le sentenze che prevedono pene complementari o pene parzialmente complementari sono considerate sentenze distinte. È possibile fare riferimento a decisioni eliminate o che non vanno iscritte.
3 Il Consiglio federale stabilisce i dati da iscrivere e la loro forma.
Art. 72 Decisioni successive
1 Sono iscritte in VOSTRA le decisioni di grazia o di amnistia correlate con una sentenza di riferimento da iscrivere.
2 Il Consiglio federale stabilisce:
a. gli altri tipi di decisioni successive da iscrivere in VOSTRA;
b. i dati da iscrivere e la loro forma.
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