Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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le autorità che vi hanno accesso: si tratta delle principali autorità per le quali il casellario giudiziale è stato istituito, vale a dire le autorità giudicanti del diritto penale comune e militare, le autorità penali amministrative, le autorità penali dei minori, i pubblici ministeri e le autorità di polizia che eseguono compiti previsti nel CPP, le autorità di esecuzione delle pene e delle misure e le autorità preposte all’assistenza giudiziaria internazionale (art. 46, 51 e 55) nonché le autorità che tengono il casellario (44−45). Questa soluzione garantisce che tutte le autorità chiamate a collaborare nell’ambito di un procedimento penale beneficino dei medesimi diritti d’informazione47. Le autorità chiamate ad agire prima che sorga un concreto sospetto di reato non hanno accesso all’estratto 1 per autorità. Ciò sta pure a significare che non si può ricorrere alle informazioni dell’estratto 1 per autorità per le indagini preliminari e la prevenzione di reati (prevenzione delle minacce); a tal fine è previsto l’estratto 2+ per autorità; questa soluzione corrisponde all’attuale situazione giuridica.

− L’estratto 2 per autorità comprende l’estratto 2+ (art. 41) e l’estratto 2–

(art. 42). La differenza risiede nei dati dei procedimenti penali in corso, contenuti soltanto nell’estratto 2+ per autorità, che in linea di massima corrisponde all’attuale estratto per autorità ai sensi dell’articolo 366 CP lievemente modificato. Il numero delle sentenze da iscrivere è destinato ad aumentare48 e sono stati lievemente modificati49 i termini di conservazione. Il nuovo ordinamento non comporta grandi cambiamenti per la maggior parte delle autorità attualmente collegate: continuano infatti ad avere accesso all’estratto 2 + (art. 47 e

52) o all’estratto 2– (art. 48 e 53) per autorità.

− L’estratto per privati (art. 43) corrisponde in linea di massima all’attuale estrat-

to rilasciato ai privati50, nonostante lievi modifiche dei termini di conservazione51. Tuttavia, le autorità devono d’ora innanzi avere un accesso diretto all’estratto per privati (art. 49), che pertanto assume in un certo senso la funzione di un estratto 3 per autorità.

La nuova impostazione dell’estratto impone anche di verificare e di ridistribuire gli attuali diritti di accesso. A tale riguardo, è mantenuta la distinzione tra diritto di accesso online e diritto di accesso su domanda scritta (art. 44−45).

1.3.1.2 Iscrizione in VOSTRA di nuove sentenze

A norma dell’articolo 17 capoverso 1 lettera c numero 1, le sentenze per crimini e delitti in cui il giudice prescinde dalla pena vanno d’ora innanzi iscritte in VOSTRA, ma non figureranno nell’estratto per privati (cfr. art. 43 cpv. 1); sono fatti salvi i casi contemplati nell’articolo 52 CP.

Nei casi in cui la legge prevede un inasprimento della pena in caso di recidiva, vanno iscritte anche le sentenze per contravvenzioni sanzionate da una pena inferio-

47 Cfr. le osservazioni introduttive ad art. 46 lett. e.

48 Cfr. n. 1.3.1.2.

49 Cfr. n. 1.3.1.5.

50 Cfr. art. 371 CP.

51 Cfr. n. 1.3.1.5.