Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

− Le autorità cantonali competenti67 per gli affiliati possono accedere su doman-

da scritta all’estratto 2+ per autorità (art. 52 lett. b e c).

− L’Autorità centrale in materia di adozioni internazionali dell’UFG può accede-

re su domanda scritta all’estratto 2+ per autorità (art. 52 lett. d).

− L’autorità di ricorso ha il medesimo diritto di accesso a VOSTRA dell’autorità

sulla cui decisione è chiamata a pronunciarsi (art. 54 cpv. 3).

Poiché lo sviluppo dei diritti di accesso, in particolare online, comporta il rischio di un’utilizzazione dei diritti di collegamento non conforme alle finalità, l’attuale dispositivo di sicurezza è stato rafforzato68.

1.3.1.8 Novità per le autorità con diritto di accesso previsto dal diritto vigente

Per tenere conto delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, tutti i diritti di accesso sono disciplinati in una legge in senso formale69. Le disposizioni che definiscono gli scopi del trattamento dei dati sono state precisate in questo senso70.

L’articolo 47 lettera d estende i diritti di accesso dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) nell’ambito della legge sugli stranieri71 e della legge del sull’asilo72. Anche le autorità cantonali della migrazione ottengono il diritto di accedere a VOSTRA per prendere le decisioni in materia di stranieri per le quali devono disporre di dati penali (art. 47 lett. f).

Varie autorità al di fuori del settore della giustizia ottengono ora l’accesso ai dati dei procedimenti penali pendenti, ad esempio il servizio di sicurezza della Confederazione (art. 47 lett. a), le autorità cantonali della migrazione (art. 47 lett. f), le autorità cantonali di protezione dei minorenni e degli adulti (art. 52 lett. a) e le autorità competenti per i controlli di sicurezza delle persone (art. 47 lett. c e 52 lett. e).

1.3.1.9 Migliorare la protezione dei dati

L’estensione dei diritti di accesso73 aumenta il rischio di abuso dei dati per finalità non previste dalla legge. Per ridurre i rischi di derive di questo genere sono introdotte diverse misure supplementari:

67 Cfr. art. 316 cpv. 2 del Codice civile (CC).

68 Cfr. n. 1.3.1.9.

69 Cfr. gli art. 44−50 in merito ai diritti di accesso online e gli art. 51−53 e 55 in merito ai diritti di accesso su domanda scritta.

70 Cfr. i diritti di accesso delle autorità della giustizia penale (art. 46 lett. a), delle autorità amministrative con mansioni penali (art. 46 lett. b), delle autorità di esecuzione delle pene e delle misure (art. 46 lett. d), dell’Ufficio federale di polizia nella misura in cui si tratta di procedimenti penali (art. 46 lett. e), nonché delle autorità della giustizia militare (art. 51).

71 LStr; RS 142.20

72 LAsi; RS 142.31

73 Cfr. n. 1.3.1.7 e 1.3.1.8.