Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

È mantenuto il divieto di archiviazione61 (art. 35 cpv. 1). L’attuale divieto di utilizzazione62 è ripreso con lievi modifiche (art. 35 cpv. 2−4).

1.3.1.6 Miglioramento dell’identificazione delle persone

L’avamprogetto propone diverse misure per migliorare l’identificazione delle persone:

− Registrazione del numero d’assicurato AVS secondo l’articolo 50c LAVS

(art. 16 cpv. 1 lett. a). Il numero serve esclusivamente ad assicurare funzioni interne del casellario e non figura sull’estratto (art. 14 cpv. 2 e 3). Permette infatti di allineare i dati di VOSTRA con quelli di altre banche dati e di comunicare automaticamente i dati di determinate persone63, agevolando in particolare il trattamento dei cambiamenti di nome e di cognome e delle notifiche di morte64.

− Obbligo, a carico delle autorità che compiono le iscrizioni, di accertare comple-

tamente le generalità (art. 11 cpv. 3).

− Obbligo delle autorità degli stranieri di informare le autorità competenti per le

iscrizioni per permettere l’accertamento dei dati identificativi (art. 9).

1.3.1.7 Nuove autorità con diritto di accesso

Il diritto del casellario giudiziale, in origine uno strumento per svolgere procedimenti penali, è viepiù destinato a nuovi scopi65. Alcuni partecipanti alla consultazione 200966 hanno chiesto nuovi tipi di accesso ai dati del casellario giudiziale. Le richieste seguenti appaiono fondate:

− I servizi cantonali di polizia ricevono il medesimo trattamento delle autorità

federali di polizia e hanno accesso online all’estratto 1 per autorità, per quanto necessario a perseguire i reati nell’ambito del CPP (art. 46 lett. f). Per le indagini preliminari e la prevenzione dei reati hanno accesso all’estratto 2+ per autorità (art. 47 lett. c).

− I servizi cantonali competenti per i controlli di sicurezza degli agenti di polizia

e degli aspiranti agenti di polizia possono accedere online all’estratto 2+ per autorità (art. 47 lett. i).

− I servizi cantonali competenti per autorizzare le imprese di sicurezza possono

accedere online all’estratto 2+ per autorità (art. 47 lett. j).

− L’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari può accedere online agli

estratti 2− per autorità relativi alle persone fisiche e alle imprese (art. 48 lett. d rispettivamente art. 95a).

61 Art. 369 cpv. 8 CP.

62 Art. 369 cpv. 7 CP.

63 Sulla comunicazione di dati allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, cfr. art. 61 cpv. 3.

64 Sulle interfacce con SIMIC e Infostar, cfr. art. 66 e 67.

65 Cfr. l’elenco nell’art. 365 cpv. 2 CP e negli art. 21−22 Ordinanza VOSTRA.

66 Cfr. n. 1.1.1.