Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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re a 5000 franchi (art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3 tratt. 2). Finora non tutti gli inasprimenti della pena rendevano obbligatoria l’iscrizione52.
1.3.1.3 Nuovo concetto per l’iscrizione delle sentenze straniere
L’avamprogetto semplifica l’iscrizione delle sentenze straniere e rinuncia alla loro laboriosa trasposizione nelle categorie del diritto svizzero, spesso fonte di gravi incertezze. Ora l’iscrizione dipende soltanto da una sanzione minima definita nell’articolo 18 capoverso 1 lettera d.
Le sentenze straniere già iscritte che non adempiono le presenti condizioni sono eliminate dal casellario giudiziale (art. 107 cpv. 1). L’articolo 107 capoversi 2 e 3 indica le sentenze straniere da iscrivere a posteriori.
Essendo venuta meno la necessità di operare la trasposizione del diritto straniero nel diritto svizzero, non occorre più specificare i singoli reati; è sufficiente indicare il genere di reato di cui si tratta (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 lett. b). I reati commessi figurano comunque nella copia elettronica della sentenza straniera e nel relativo modulo di comunicazione (art. 21 cpv. 2)53.
1.3.1.4 Salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze
L’articolo 21 dell’avamprogetto prevede che il testo integrale di tutte le sentenze svizzere e di tutte le decisioni successive sia salvato elettronicamente. Queste copie elettroniche sono parte integrante dell’estratto 1 per autorità (art. 40 cpv. 1 lett. d) e possono essere consultate soltanto dalle autorità che tengono il casellario (art. 44 e
45) e da quelle con accesso all’estratto 1 per autorità (art. 46 e 51). Ciò permette da un lato di accelerare i tempi nei casi in cui le persone oggetto dell’iscrizione presentano domande in materia di protezione dei dati (cfr. art. 59 cpv. 5) e dall’altro di rendere più efficiente il trattamento dei casi nella procedura penale. È possibile registrare a posteriori le copie elettroniche delle sentenze iscritte in VOSTRA prima dell’entrata in vigore della legge (art. 107 cpv. 5).
Le copie elettroniche delle sentenze che prevedono confische d’importo superiore a 100 000 franchi sono peraltro comunicate in automatico al servizio dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) competente in materia di ripartizione (sharing) tra Confederazione e Cantoni dei valori patrimoniali confiscati (art. 63).
L’articolo 21 capoverso 2 prevede un trattamento diverso per le sentenze straniere. Le copie elettroniche del modulo di comunicazione e, se disponibile, della sentenza sono sempre considerate parte integrante della sentenza di riferimento o della decisione successiva54. Le copie elettroniche possono inoltre essere consultate da tutte le autorità con diritto di accesso. In futuro sarà peraltro obbligatorio registrare a posteriori le copie elettroniche (art. 107 cpv. 4 lett. a).
52 Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 Ordinanza VOSTRA.
53 Cfr. n. 1.3.1.4.
54 Ciò perché non è più imperativo trasporre nel diritto svizzero i reati sanzionati nelle sentenze straniere e iscriverli in VOSTRA secondo le corrispondenti categorie di reato del Codice penale; cfr. n. 1.3.1.3 e art. 19 cpv. 1 lett. c.