Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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scimento testuale; la decisione sarà salvata in un formato immagine. Non sarà possibile lanciare una ricerca diretta di queste decisioni. Nelle finestre di VOSTRA che saranno visualizzate sullo schermo di un utente i dati saranno strutturati conformemente agli articoli 19 e 20. Una funzione supplementare permetterà alle autorità abilitate di consultare la copia elettronica di una determinata decisione.
− Grazie al salvataggio delle copie elettroniche delle decisioni il Casellario giudiziale svizzero non dovrà più chiedere alle autorità interessate di produrre le sentenze originali nei casi in cui l’interessato contesti l’estratto del casellario. Un processo di controlling permetterà di decidere con maggiore rapidità se le iscrizioni sono corrette. Occorre rilevare che finora il Casellario giudiziale svizzero non ha avuto alcuna difficoltà a ottenere le copie delle sentenze necessarie, ma il disbrigo di queste richieste necessita una grande mole di lavoro e ritarda il trattamento dei casi. Le contestazioni sorgono spesso nei casi in cui l’estratto per privati deve essere presentato nell’ambito della candidatura a un posto di lavoro e devono pertanto essere trattate rapidamente. A trarre i maggiori vantaggi dal salvataggio delle copie elettroniche delle sentenze di riferimento saranno le autorità della giustizia penale, che avranno modo di prendere atto in modo molto più semplice e veloce dei precedenti dell’imputato, semplicemente visualizzando la parte di una sentenza dedicata ai fatti; le informazioni sui fatti contenute nelle sentenze salvate in VOSTRA dovrebbero agevolare soprattutto il perseguimento della delinquenza di massa e ridurre il rischio che la pena sia commisurata unicamente in base all’iscrizione che figura nel casellario113. Il salvataggio delle decisioni permette anche di organizzare in modo più efficace l’iscrizione delle sentenze su scala cantonale. A seconda della soluzione informatica scelta, in futuro si potrebbe perfino fare a meno di inviare al SERCO le copie cartacee delle sentenze (per esempio con la realizzazione delle copie elettroniche delle decisioni da parte delle autorità che le hanno rese e il successivo trattamento dei casi da parte del SERCO).
− Le copie elettroniche sono esplicitamente menzionate nell’articolo 21 per semplificare il compito di definire con precisione, in un secondo momento, la portata dei diritti di accesso (cfr. p. es. art. 40 cpv. 1 lett. d). Il motivo principale della menzione risiede tuttavia nella particolare sensibilità delle copie elettroniche delle sentenze ai sensi del diritto della protezione dei dati, tanto più che le sentenze sono riprodotte integralmente. Le copie elettroniche delle sentenze contengono di conseguenza un maggior numero d’informazioni dei dati
113 Un esempio: alcuni partecipanti alla consultazione 2009 (cfr. n. 1.1.1) hanno auspicato che, insieme alle sentenze di condanna pronunciate in base all’articolo 90 cpv. 2 LCStr (violazione grave delle norme della circolazione), si iscrivano anche le norme della circolazione violate nella fattispecie. Ciò permetterebbe al giudice competente di commisurare più agevolmente la pena senza dover ottenere l’incarto delle precedenti condanne. Se però il riferimento in VOSTRA si limita a indicare l’articolo violato, il giudice non dispone di indicazioni sullo svolgimento e le circostanze dei fatti. Una descrizione precisa dei fatti in un campo di testo implicherebbe peraltro una mole di lavoro sproporzionata e non risolverebbe i problemi, anche perché s’integrerebbe male nella struttura plurilingue di VOSTRA. Il salvataggio di copie delle sentenze sotto forma elettronica risolve questi problemi.