Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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rinuncia pertanto a gestire insieme queste sentenze111. Le sentenze che prevedono pene complementari, pene parzialmente complementari o pene uniche devono quindi continuare a essere trattate come decisioni indipendenti. Questo principio è ora espressamente sancito nella legge al fine di agevolare l’interpretazione di altre regole112.
− L’iscrizione delle sentenze in cui il giudice decide di non pronunciare una pena
complementare («pena complementare 0») è pure chiaramente disciplinata nell’avamprogetto. La sentenza complementare che riguarda un crimine o un delitto, deve essere iscritta se statuisce la colpevolezza (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c
n. 1). La sentenza complementare riguardante una contravvenzione non va invece iscritta, poiché si tratta di una sentenza distinta che non adempie le condizioni per l’iscrizione.
− È evidente che in VOSTRA va indicato se una sentenza riguarda una pena
complementare, una pena (parzialmente) complementare o una pena unica. Occorre pure indicare la decisione precedente alla quale la pena complementare o la pena unica fa riferimento. Queste informazioni costituiscono strumenti importanti ai fini interpretativi. Tuttavia, in determinate circostanze, il riferimento a una decisione precedente può rivelare l’esistenza di pene anteriori che non sono più iscritte in VOSTRA (perché previste in sentenze già eliminate) o che non sono lo mai state (le contravvenzioni da non iscrivere e le sentenze straniere). L’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo sancisce una deroga alle normali regole in materia d’iscrizione e di conservazione dei dati, permettendo esplicitamente il riferimento a decisioni eliminate e sentenze straniere.
Art. 20 Decisioni successive
Il nuovo diritto lascia praticamente immutata l’iscrizione delle decisioni successive. Il vigente articolo 366 capoverso 2 lettera d CP dà una definizione poco convincente delle condizioni generali dell’iscrizione delle decisioni successive. Tenuto conto
111 Per gestire i reati sanzionati da una pena parzialmente complementare insieme a quelli contenuti in una sentenza di riferimento, si dovrebbe ricorrere all’artificio di scindere la sentenza in questione in una sentenza che preveda la pena parzialmente complementare (da correlare alla sentenza di riferimento) e in una sentenza indipendente riguardante i soli reati commessi dopo la pronuncia della sentenza di riferimento. Sarebbe tuttavia necessario operare una corrispondente scissione della pena parzialmente complementare, la qual cosa appare impossibile, poiché in generale i decreti d’accusa non contengono indicazioni sulla commisurazione della pena.
112 L’avamprogetto prevede d’iscrivere in VOSTRA anche le contravvenzioni punite con una multa inferiore a 5 000 franchi previste in una sentenza che riguarda altri reati da iscrivere (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3 tratt. 3). L’art. 19 cpv. 2 è chiaro sull’applicazione di questa disposizione nei casi in cui una contravvenzione è sanzionata con una pena (parzialmente) complementare: nel diritto del casellario giudiziale, la pena (parzialmente) complementare va considerata come prevista in una sentenza distinta e pertanto, se si tratta di una contravvenzione, non deve essere iscritta. Questa interpretazione si giustifica anche in termini materiali poiché la soluzione dell’art. 17 cpv. 1 lett. c n. 3 tratt. 3 vuole evitare di falsare una sanzione omettendo parti integranti della sentenza (p. es. quelle riguardanti le contravvenzioni che non vanno iscritte). In questo caso non si falsa la sanzione, poiché le due sentenze rimangono distinte. La sentenza di riferimento rimane comprensibile, anche se la pena complementare non viene iscritta in VOSTRA. Di conseguenza, si può rinunciare a iscrivere una pena (parzialmente) complementare che di per sé non avrebbe dovuto essere iscritta.