Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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Sono segnatamente considerati «avvisi di controllo» ai sensi del capoverso 1 lettera c: l’invito a verificare se un procedimento penale pendente da più di due anni lo è tuttora; l’invito a comunicare i dati relativi alla liberazione da una misura stazionaria prevista in una sentenza straniera, se dopo cinque anni non ne è ancora stata iscritta la fine; la comunicazione che una persona ha raggiunto l’età prevista per verificare se è ancora in vita (art. 28 cpv. 3).
L’eliminazione dei dati di sistema è disciplinata nell’articolo 30 capoversi 1 e 3.
Art. 23 Procedimenti penali pendenti
L’obbligo d’iscrivere in VOSTRA i dati concernenti i procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti è già prescritto nell’articolo 15 lettera b. L’articolo 23 capoverso 1 stabilisce i dati di un procedimento penale pendente che devono essere iscritti in VOSTRA. La presente disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 7 Ordinanza VOSTRA. È tuttavia precisata la data di apertura dell’istruzione (art. 23 cpv. 1 lett. b e c). Per quanto concerne l’applicazione della disposizione alla procedura penale minorile va fatto riferimento all’articolo 15. Secondo il capoverso 2 i dettagli dell’iscrizione vanno precisati in un’ordinanza del Consiglio federale.
Finora, non era chiaro a partire da quale momento si potesse considerare pendente un determinato procedimento penale. La questione era di difficile soluzione fintanto che i codici cantonali di procedura penale sono rimasti in vigore perché l’apertura del procedimento penale non veniva esplicitamente constatata in alcuni Cantoni. Dopo l’entrata in vigore del CPP è divenuto più semplice definire la nozione di procedimento pendente. Secondo l’articolo 300 CPP, la procedura preliminare è avviata mediante l’attività investigativa della polizia (cfr. art. 306 seg. CPP) o l’apertura dell’istruzione da parte del pubblico ministero (cfr. art. 308 segg. CPP), anche se soltanto in questo ultimo caso ciò avviene mediante un atto formale (cfr. art. 309 cpv. 3 CPP). Poiché l’iscrizione dei procedimenti penali pendenti serve innanzitutto a chiarire la competenza delle autorità preposte al perseguimento penale (cfr. art. 34 CPP sulla competenza dell’autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento), dovrebbe essere iscritto anche l’avvio dell’inchiesta della polizia. D’altra parte, i dati concernenti i procedimenti penali pendenti sono informazioni molto sensibili a cui hanno accesso anche altre autorità, ragion per cui la presunzione d’innocenza verrebbe violata dal fatto d’iscrivere in VOSTRA, fin dall’inizio dell’inchiesta, tutti gli indiziati di un reato. L’iscrizione in VOSTRA dovrebbe essere compiuta soltanto se gli indizi di reato si concretizzano. L’iscrizione in VOSTRA di un procedimento penale deve pertanto avere luogo nel momento dell’apertura formale dell’istruzione da parte del pubblico ministero (l’art. 309 cpv. 1 lett. a CPP fa riferimento all’emergenza di «sufficienti indizi di reato»). Nella procedura penale amministrativa un procedimento è considerato aperto dalla data menzionata nel verbale (art. 38 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, DPA, RS 313.0). Non imponendo a tutti i servizi di polizia che indagano su un reato d’iscriverne i dati in VOSTRA, questa soluzione limita il numero delle autorità d’iscrizione, la qual cosa rende uniforme la pratica e permette di fidarsi dello stato d’aggiornamento dei dati.
Per i succitati motivi, l’articolo 23 capoverso 1 lettera b prevede l’iscrizione in VOSTRA della «data in cui l’autorità che dirige il procedimento ha aperto