Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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strutturati ai sensi dell’articolo 19 e 20.114 Pertanto soltanto un numero limitato di autorità ha accesso a questi dati, sempreché non si tratti delle copie dei moduli di comunicazione delle sentenze straniere (cfr. n. 1.3.1.4). Soltanto a queste condizioni si può ammettere che le decisioni siano salvate senza occultarne determinate parti. La mole di lavoro necessaria per cancellare dei dati sarebbe eccessiva. Nella pratica, le autorità che hanno preso le decisioni ne inviano le copie cartacee alle autorità che tengono il casellario senza preoccuparsi di anonimizzare determinati dati. Nemmeno negli scambi di sentenze tra autorità preposte al perseguimento penale, autorità giudicanti del diritto penale, autorità di esecuzione penale, autorità di esecuzione delle misure e autorità preposte all’assistenza giudiziaria vengono occultate parti delle sentenze. Di conseguenza, non si può sostenere che la soluzione scelta dall’avamprogetto pregiudichi gravemente la situazione dell’interessato. Come finora, le autorità possono consultare le copie elettroniche delle sentenze soltanto se hanno un motivo che giustifica il trattamento di tali dati. Il fatto che i dati originali possono essere consultati online, aumenta il rischio di abusi soltanto nella misura in cui ciò facilita la diffusione delle sentenze.
− Le autorità che tengono il casellario giudiziale e rilasciano estratti alle autorità
non collegate che ne fanno domanda scritta devono attendersi a una certa mole di lavoro supplementare se devono stampare e allegare a ogni estratto tutte le copie delle decisioni salvate in VOSTRA. Le autorità con diritto di accesso non dovrebbero però essere interessate a ciascuna sentenza. È possibile che, nell’ambito dell’esercizio dell’accesso a VOSTRA su richiesta scritta, le autorità interessate cerchino di trovare un accordo sulla trasmissione delle decisioni salvate in VOSTRA (si può immaginare che in una prima fase venga trasmesso soltanto l’estratto del casellario giudiziale e che eventuali copie lo siano in seguito se ne è fatta esplicita richiesta).
Art. 22 Dati di sistema generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali
Questa categoria di dati non esiste nel vigente diritto del casellario giudiziale. Si tratta di dati generati automaticamente dal sistema e consistono in collegamenti tra le informazioni disponibili nel sistema medesimo. Sostanzialmente, l’articolo 22 capoverso 1 lettere a−d menziona quattro diversi generi di dati di sistema. L’espressione «in particolare» impiegata nel testo della presente disposizione intende sottolineare che nell’articolo 22 i dati di sistema non sono elencati in modo esauriente. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori categorie.
I dettagli della normativa vanno definiti in modo più preciso in un’ordinanza (cfr. cpv. 2) che non aggiungerà nuove funzioni a quelle già previste ma si limiterà a precisarle. Per esempio nel diritto vigente non vi sono regole sugli avvisi di recidiva inviati in occasione dell’iscrizione di nuove sentenze svizzere. L’articolo 20 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA riguarda soltanto gli avvisi di recidiva generati in occasione dell’iscrizione di una sentenza straniera.
114 La sentenza può contenere anche considerandi relativi a pretese civili o informazioni su terze persone. Le decisioni delle autorità amministrative contengono talora anche considerandi sull’obbligo di pagamento o di restituzione secondo l’art. 63 DPA.