Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine
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− l’ordinazione di estratti per privati (art. 26); questa parte del programma è
completata da una speciale banca dati che contiene tutti i dati rilevanti per la gestione delle ordinazioni;
− un ambiente di prova in cui elaborare le soluzioni dei problemi degli utenti di
VOSTRA e preparare i corsi di formazione. La legge non fa menzione di questo ambiente di prova perché non contiene dati personali degni di particolare protezione.
Art. 24 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate da autorità con diritto di accesso
Per prevenire gli abusi resi possibili dalla consultazione online del casellario giudiziale, le consultazioni effettuate dalle autorità sono già oggi registrate in appositi verbali (cfr. art. 28 Ordinanza VOSTRA). Il Casellario giudiziale svizzero esamina questi verbali quando si reca nei locali di un’autorità per eseguire un controllo. Attualmente occorre distinguere:
− la verbalizzazione secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 14 giugno 1993
relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11) è anche detta verbalizzazione centrale e serve a verificare se un’autorità consulta VOSTRA conformemente alle prescrizioni. Questi verbali sono salvati presso il Centro servizi informatici del DFGP (CSI-DFGP). Essi sono conservati per un anno e permettono soltanto di compiere ricerche per utente. La persona responsabile della protezione dei dati in seno al casellario giudiziale, e annunciata presso il CSI-DFGP, può consultare i verbali attraverso il portale del DFGP a firma elettronica unica (portale SSO). Questo genere di verbalizzazione ha di conseguenza un’applicazione limitata, poiché non permette di prendere atto di tutte le consultazione dei dati di una determinata persona avvenute nell’arco di un anno.
− la verbalizzazione con i «Reports VOSTRA», uno specifico strumento di
VOSTRA, non è attualmente disciplinata. I VOSTRA Reports permettono di identificare l’autore di un’iscrizione e di una modifica in VOSTRA. Inoltre, informano anche sull’identità dell’utente che ha stampato un determinato estratto. Invece, una persona che si limita a consultare VOSTRA senza modificarne i dati né stamparli non lascia tracce nel sistema. I dati di questi verbali sono conservati soltanto un anno. Questo strumento non è quindi una base adeguata per documentare esaustivamente l’utilizzazione di VOSTRA.
La verbalizzazione delle consultazioni proposta dall’articolo 24 dell’avamprogetto estende le attuali possibilità di verbalizzare i dati delle consultazioni di VOSTRA disciplinandole in modo più preciso. Spetta al Consiglio federale stabilire con un’ordinanza se gli attuali strumenti di consultazione vadano conservati o no (cfr. art. 105 lett. b)118.
La verbalizzazione secondo l’articolo 24 persegue i due obiettivi indicati nell’articolo 24 capoverso 3: da una parte permetterà al Casellario giudiziale svizze-
118 Occorre in particolare stabilire se sia ragionevole conservare in VOSTRA la «verbalizzazione centrale» secondo l’art. 10 OLPD. Questo tipo di verbalizzazione è notoriamente fondato su un’altro meccanismo di accesso (cfr. art. 10 cpv. 2 OLPD).