Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

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delle decisioni successive da iscrivere conformemente agli articoli 5 e 6 Ordinanza VOSTRA, la definizione data nella citata disposizione di legge è imprecisa. A tale riguardo, occorre rilevare, per esempio, che il rifiuto della revoca della sospensione condizionale della pena va iscritto in VOSTRA anche se non implica alcuna modifica di iscrizioni esistenti, mentre le decisioni di commutazione della pena che comportano tale modifica invece non devono essere registrate (cfr. art. 9 lett. e Ordinanza VOSTRA).

Le decisioni successive di cui è attualmente prescritta l’iscrizione sono talmente diverse tra loro da non avere alcun comun denominatore. Sono infatti iscritte in VOSTRA per molti motivi diversi, come la necessità di gestire i periodi di prova o di calcolare correttamente i termini di conservazione dei dati o per ragioni storiche. È pertanto opportuno rinunciare a inserire nella legge una definizione precisa delle decisioni successive da iscrivere. La definizione dell’articolo 2 lettera b vuole soltanto distinguere le decisioni successive dalle sentenze di riferimento e per questa ragione è formulata in modo molto ampio.

Il capoverso 1 stabilisce soltanto che le decisioni successive sono una categoria a sé stante di iscrizioni in VOSTRA. Il capoverso 3 precisa una caratteristica di questa categoria di dati: le decisioni successive sono considerate semplici allegati di una sentenza di riferimento e sono pertanto eliminate insieme a quest’ultima (cfr. art. 30).

Il capoverso 2 lettere a−g enumera i diversi generi di decisioni successive per stabilire per lo meno alcune direttive approssimative per quanto concerne la loro iscrizione. La lettera g indica che l’enumerazione non è esaustiva.

Anche in futuro le decisioni successive da iscrivere saranno specificate in un’ordinanza del Consiglio federale (cpv. 4) che si ispirerà dagli elenchi contenuti negli articoli 5, 6 e 9 lettera e Ordinanza VOSTRA. La nozione di «decisioni d’esecuzione» secondo l’articolo 6 Ordinanza VOSTRA non dovrebbe più essere impiegata, poiché anche le decisioni secondo l’articolo 5 di tale ordinanza riguardano in parte questioni di esecuzione. L’ordinanza deve tuttavia precisare i dati che possono essere consultati soltanto online (cfr. art. 36 cpv. 2 terzo periodo); per le decisioni successive si tratta del numero progressivo attribuito dal sistema.

La menzione della decisione di exequatur nel capoverso 2 lettera f costituisce una novità introdotta dal nuovo diritto. In futuro l’iscrizione di queste decisioni dovrebbe essere rilevante anche ai fini del calcolo dei termini (cfr. art. 41 cpv. 3 lett. k).

Art. 21 Copie elettroniche delle sentenze di riferimento e delle decisioni successive da iscrivere

L’avamprogetto prevede che d’ora innanzi sia salvata in VOSTRA una copia elettronica di tutte le sentenze di riferimento e di tutte le decisioni successive (cpv. 1). Per quanto concerne le sentenze straniere spesso non si dispone dell’originale della decisione e pertanto si è deciso di salvare soltanto il modulo di comunicazione della sentenza (cpv. 2). I meccanismi di funzionamento di queste copie elettroniche sono già stati spiegati nel n. 1.3.1.4. Occorre ora precisare i seguenti punti:

− La copia elettronica delle decisioni salvate in VOSTRA comprende l’intero

testo (dispositivo e considerandi). Non sarà utilizzato alcun metodo di ricono-