Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/118: Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

di riferimento si tratta del numero progressivo attribuito dal sistema a ciascuna sentenza.

Quanto ai dati da iscrivere, la sola differenza tra sentenze svizzere e sentenze straniere riguarda la descrizione delle fattispecie del reato. Il capoverso 1 lettera c permette d’iscrivere le sentenze straniere in forma semplificata. Fermo restando che i dettagli saranno disciplinati nell’ambito dell’ordinanza (cfr. cpv. 3), in proposito occorre rilevare quanto segue:

− Per le sentenze pronunciate in Svizzera, i dati da iscrivere comprendono la

disposizione legale violata (numero dell’articolo e riferimento della legge) e una descrizione astratta del reato, p. es. art. 146 cpv. 2 CP: truffa per mestiere.

− Per quanto concerne le sentenze straniere che sono già state trasposte o che

possono esserlo senza particolari difficoltà, vanno iscritti come finora i reati del diritto svizzero che risultano dalla trasposizione. Inoltre i moduli di comunicazione delle sentenze sono registrati in VOSTRA in forma elettronica (cfr. art. 21 cpv. 2).

− Come rilevato nelle osservazioni sull’articolo 18, di regola le sentenze straniere

non vanno più trasposte nel diritto svizzero e la loro iscrizione in VOSTRA dipende ora dalla sanzione pronunciata. Di conseguenza, invece di registrare in VOSTRA i dati del reato si appone unicamente la menzione «Violazione di una disposizione di legge straniera».106 In questi casi, i diversi dati sul reato sono riportati sulla copia elettronica del modulo di comunicazione della sentenza (art. 21 cpv. 2). Né le autorità collegate né i destinatari degli estratti per privati traggono grande profitto da questa soluzione che permette loro di accedere più rapidamente alle sentenze straniere riducendo i tempi necessari alla loro iscrizione, ma obbligandoli però a tradurre e interpretare i moduli di comunicazione delle sentenze.

Appare pertanto ragionevole indicare in VOSTRA a quale categoria appartiene il reato contenuto nella sentenza iscritta. Le relative modalità saranno disciplinate in un’ordinanza del Consiglio federale (art. 19 cpv. 3 lett. b).

Il capoverso 1 lettera d prevede che le informazioni sulla commisurazione della pena continuino a essere iscritte in VOSTRA. Il numero dei casi in cui occorre indicare le norme applicate per la commisurazione della pena è considerevolmente ridotto perché queste norme non devono più figurare sul decreto d’accusa ai sensi dell’articolo 353 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP.

RS 312.0). Il decreto d’accusa deve però fare stato dei casi d’incapacità o di scemata imputabilità che vanno iscritti in VOSTRA. Anche a questo riguardo il Consiglio federale è incaricato di disciplinare i dettagli (art. 19 cpv. 3 lett. a).

Nella futura ordinanza dovrà essere specificato che le confische rilevanti ai fini della procedura di ripartizione dei valori patrimoniali confiscati sono considerate sanzioni da iscrivere ai sensi del capoverso 1 lettera d e possono così essere comunicate automaticamente al competente servizio dell’UFG. L’iscrizione deve essere obbliga-

106 Pur non avendo un chiaro fondamento giuridico, questa pratica è già invalsa nei casi in cui non è possibile stabilire chiaramente la disposizione penale svizzera cui corrisponde un determinato reato sanzionato all’estero sebbene si tratti di un reato manifestamente punito dal diritto svizzero.